Sentenza del 27/12/2017 n. 2662 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Tia - Determinazione della tassa - Distinzione tra civili abitazioni e alberghi - Tariffa superiore per gli alberghi - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa distinzione è stata ritenuta legittima. La maggiore tariffa applicata agli alberghi è giustificata dalla loro maggiore capacità produttiva di rifiuti rispetto alle civili abitazioni, dato considerato di comune esperienza e coerente con l'esame comparato dei regolamenti comunali in materia. Il ricorso è quindi risultato infondato e la posizione del Comune è stata confermata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la distinzione regolamentare tra civili abitazioni ed esercizi alberghieri e, in particolare, l'applicazione agli alberghi di una tariffa TIA notevolmente superiore rispetto a quella prevista per le abitazioni civili. La contestazione si fondava sull'asserita illegittimità della differenziazione tariffaria.
Norme richiamate
Regolamento comunale TIA e relative deliberazioni tariffarie
Il Comune può distinguere, ai fini tariffari, gli esercizi alberghieri dalle civili abitazioni e prevedere per i primi una tariffa più elevata, purché la differenziazione sia ragionevole e collegata alla presumibile maggiore produzione di rifiuti.
Ordinanza della Corte di cassazione 28 febbraio 2014, n. 4797
La maggiore capacità produttiva di rifiuti di un esercizio alberghiero rispetto a una civile abitazione costituisce un dato di comune esperienza idoneo a giustificare una tariffa superiore.
Massime di principio
- La differenziazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti tra abitazioni e strutture alberghiere è in linea generale legittima se riflette una diversa e presumibile produzione di rifiuti.
- Una tariffa alberghiera anche significativamente superiore a quella delle abitazioni non è di per sé illegittima: occorre verificare la ragionevolezza del criterio e il collegamento con la capacità produttiva della categoria.
- Il Comune può utilizzare categorie omogenee e presunzioni basate sull'esperienza comune, senza dover dimostrare in ogni singolo caso la quantità effettiva di rifiuti prodotta da ciascun contribuente.
- La contestazione può avere possibilità di successo soprattutto quando la tariffa risulti arbitraria, sproporzionata, priva di adeguata motivazione o fondata su categorie non comparabili.
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