Sentenza del 27/12/2017 n. 1879 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento imposte - Violazioni fiscali - Professionista infedele - Culpa in vigilando - Responsabilità contribuente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente chiedeva l'annullamento delle sanzioni tributarie, sostenendo che le omissioni e irregolarità fiscali relative agli anni 2003 e 2004 fossero state commesse esclusivamente dal professionista incaricato della gestione contabile e fiscale. Invocava l'esimente prevista dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 472/1997, affermando di aver denunciato il consulente all'autorità giudiziaria e di non poter essere ritenuta responsabile per i suoi comportamenti fraudolenti. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che la contribuente avesse agito con negligenza, omettendo di controllare la presentazione delle dichiarazioni, il pagamento delle imposte e gli atti notificati.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello e confermato il diniego dello sgravio delle sanzioni. Ha ritenuto non applicabile l'esimente dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 472/1997, poiché la contribuente aveva presentato una dichiarazione infedele per il 2003, omesso completamente la dichiarazione per il 2004, ricevuto regolarmente gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento e non aveva impugnato tali atti. Secondo il giudice, tali circostanze dimostravano una culpa in vigilando, cioè il mancato controllo sull'operato del professionista, impedendo di considerare le violazioni esclusivamente addebitabili a quest'ultimo. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 6, comma 3, D.Lgs. 472/1997
Il contribuente non è punibile quando dimostra che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'Autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.
L'esimente opera soltanto se il contribuente dimostra che la violazione è dovuta esclusivamente al terzo denunciato. La denuncia, da sola, non è sufficiente quando emergono negligenza, mancato controllo o consapevole disinteresse del contribuente rispetto agli adempimenti fiscali.
Art. 15, D.Lgs. 546/1992
Consente la compensazione delle spese di giudizio in presenza di gravi ed eccezionali ragioni; nel caso concreto la compensazione è stata giustificata dal recente consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale sulla responsabilità del contribuente che non vigila sul professionista.
Art. 19, D.Lgs. 546/1992
È stato richiamato dall'Agenzia delle Entrate per sostenere l'inammissibilità del ricorso contro il diniego di autotutela. La Commissione non ha esaminato nel merito tale eccezione, ritenendola assorbita e comunque proposta per la prima volta in appello.
Cassazione civile, sentenza n. 6930 del 17 marzo 2017
La responsabilità per una violazione fiscale può ricadere esclusivamente sul professionista che abbia indotto il contribuente in errore incolpevole, ma ciò presuppone che non siano configurabili a carico del contribuente culpa in eligendo o culpa in vigilando.
Massime di principio
- Il contribuente che affida a un professionista gli adempimenti fiscali non è automaticamente esonerato dalle sanzioni per gli errori o le omissioni del professionista.
- L'esimente per fatto esclusivamente imputabile a terzi richiede non solo la denuncia del professionista, ma anche la prova che il contribuente abbia agito diligentemente e non abbia contribuito alla violazione con negligenza o mancato controllo.
- La culpa in vigilando può essere desunta dalla reiterazione delle violazioni, dalla mancata verifica delle dichiarazioni e dei versamenti e dal disinteresse rispetto agli avvisi di accertamento o alle cartelle regolarmente notificati.
- Il contribuente dovrebbe conservare dichiarazioni, ricevute di trasmissione, quietanze di pagamento e comunicazioni con il professionista, oltre a controllare periodicamente la propria posizione fiscale.
- La denuncia del consulente presentata tardivamente o riferita a periodi diversi da quelli oggetto delle sanzioni può non essere sufficiente a dimostrare l'esclusiva responsabilità del terzo.
- La condanna penale del professionista non produce automaticamente effetti favorevoli per ogni cliente: occorre dimostrare il collegamento specifico tra la condotta illecita, il periodo d'imposta e la violazione contestata al contribuente.
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