Sentenza del 27/12/2017 n. 5621 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Ires - Detrazione delle ritenute d'acconto - Erronea imputazione a periodo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa del contribuente non è stata accolta. È stata confermata la regola secondo cui le ritenute d'acconto devono essere detratte nello stesso periodo d'imposta cui è riferito il reddito imponibile, applicando il criterio di competenza per il reddito d'impresa e quello di cassa per il lavoro autonomo. Non sono ammesse imputazioni temporali difformi in assenza di una deroga legislativa espressa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il periodo d'imposta nel quale detrarre le ritenute d'acconto. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che le ritenute potessero essere detratte in un periodo diverso da quello in cui era stato imputato il reddito cui si riferivano. La regola applicabile impone invece di collegare la detrazione al periodo di imputazione del reddito: secondo il principio di competenza per il reddito d'impresa e secondo il principio di cassa per il reddito di lavoro autonomo. Tale criterio può essere derogato soltanto quando una specifica disposizione di legge lo preveda espressamente.
Norme richiamate
Principio di competenza fiscale
Per i redditi d'impresa, la ritenuta d'acconto deve essere detratta nel periodo d'imposta nel quale è imputato il reddito cui essa si riferisce.
Principio di cassa fiscale
Per i redditi di lavoro autonomo, la ritenuta d'acconto deve essere detratta nel periodo d'imposta in cui il reddito è percepito e quindi imputato secondo il principio di cassa.
Regola generale sull'imputazione delle ritenute d'acconto
La detrazione delle ritenute segue il periodo di imputazione del reddito correlato e può essere spostata a un periodo diverso solo se una disposizione di legge stabilisce espressamente una deroga.
Massime di principio
- La ritenuta d'acconto non deve essere detratta necessariamente nell'anno indicato nella certificazione o nel momento in cui il sostituto la versa, ma nel periodo d'imposta cui è fiscalmente imputato il reddito correlato.
- Per le imprese occorre verificare il periodo di competenza del reddito; per i lavoratori autonomi occorre verificare il momento dell'effettiva percezione.
- La ritenuta e il reddito cui si riferisce devono essere trattati in modo coordinato: una ritenuta non può essere utilizzata in un periodo diverso da quello del reddito, salvo una deroga normativa espressa.
- In caso di discordanza tra certificazione, versamento della ritenuta e imputazione del reddito, bisogna ricostruire il periodo fiscalmente corretto del reddito e verificare se esista una specifica norma che consenta un diverso utilizzo della ritenuta.
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