Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 27/12/2017 n. 1567 - Comm. Trib. Prov. Torino

ACCERTAMENTO Accertamento sottoscritto in forma digitale - notifica nelle forme ordinarie Avviso di accertamento - Sottoscrizione - Firma digitale - Nullità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata accolta e l'avviso di accertamento è stato dichiarato nullo per insanabile difetto di sottoscrizione. La successiva attestazione di conformità della copia cartacea all'originale digitale non ha sanato il vizio, poiché l'atto avrebbe dovuto essere sottoscritto con firma autografa.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto la nullità dell'avviso di accertamento perché sottoscritto digitalmente e notificato in copia cartacea secondo le forme ordinarie. Sebbene l'atto attestasse la conformità della copia all'originale informatico archiviato presso l'Ufficio, la firma digitale è stata ritenuta inidonea per gli atti afferenti alle attività di controllo fiscale. L'art. 2, comma 6, del D.lgs. n. 82/2005 esclude infatti tali attività dall'applicazione delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale; per gli avvisi di accertamento, gli artt. 42 del D.P.R. n. 600/1973 e 56 del D.P.R. n. 633/1972 richiedono quindi una sottoscrizione autografa.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 6, D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

    ...le disposizioni del presente codice... non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale...

    Le regole del Codice dell'Amministrazione Digitale sono escluse, per quanto rileva nella decisione, dagli atti compiuti nell'ambito delle attività ispettive e di controllo fiscale. L'avviso di accertamento rientra in tale ambito.

  • Art. 42 D.P.R. n. 600/1973

    Per gli avvisi di accertamento relativi alle imposte sui redditi, la sottoscrizione richiesta è quella autografa; la firma digitale non è stata ritenuta sufficiente nel caso esaminato.

  • Art. 56 D.P.R. n. 633/1972

    Per gli avvisi di accertamento IVA si applica il medesimo principio: l'atto deve essere validamente sottoscritto secondo le forme previste dalla disciplina speciale, individuate nella firma autografa.

Massime di principio

  • Quando un atto tributario di accertamento è emesso nell'ambito del controllo fiscale, la validità della sottoscrizione deve essere verificata principalmente alla luce della disciplina speciale tributaria, anche se l'atto è formato o conservato digitalmente.
  • La firma digitale e la successiva attestazione di conformità della copia cartacea all'originale informatico non necessariamente sostituiscono la firma autografa richiesta dalla normativa tributaria speciale.
  • L'esclusione prevista dall'art. 2, comma 6, del D.lgs. n. 82/2005 può impedire l'applicazione automatica delle regole del Codice dell'Amministrazione Digitale agli atti di controllo fiscale.
  • In situazioni analoghe occorre esaminare la data dell'atto, la disciplina vigente all'epoca, il tipo di atto tributario e le modalità concrete di sottoscrizione e notificazione, poiché eventuali modifiche normative o diversi orientamenti giurisprudenziali possono incidere sull'esito.
  • La nullità per difetto di sottoscrizione deve essere valutata verificando se la firma apposta provenga dal soggetto competente e se rispetti la forma imposta dalla normativa applicabile; la mera conformità della copia notificata non sana automaticamente un vizio originario dell'atto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.