Sentenza del 27/12/2017 n. 1567 - Comm. Trib. Prov. Torino
ACCERTAMENTO Accertamento sottoscritto in forma digitale - notifica nelle forme ordinarie Avviso di accertamento - Sottoscrizione - Firma digitale - Nullità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta e l'avviso di accertamento è stato dichiarato nullo per insanabile difetto di sottoscrizione. La successiva attestazione di conformità della copia cartacea all'originale digitale non ha sanato il vizio, poiché l'atto avrebbe dovuto essere sottoscritto con firma autografa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la nullità dell'avviso di accertamento perché sottoscritto digitalmente e notificato in copia cartacea secondo le forme ordinarie. Sebbene l'atto attestasse la conformità della copia all'originale informatico archiviato presso l'Ufficio, la firma digitale è stata ritenuta inidonea per gli atti afferenti alle attività di controllo fiscale. L'art. 2, comma 6, del D.lgs. n. 82/2005 esclude infatti tali attività dall'applicazione delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale; per gli avvisi di accertamento, gli artt. 42 del D.P.R. n. 600/1973 e 56 del D.P.R. n. 633/1972 richiedono quindi una sottoscrizione autografa.
Norme richiamate
Art. 2, comma 6, D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)
...le disposizioni del presente codice... non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale...
Le regole del Codice dell'Amministrazione Digitale sono escluse, per quanto rileva nella decisione, dagli atti compiuti nell'ambito delle attività ispettive e di controllo fiscale. L'avviso di accertamento rientra in tale ambito.
Art. 42 D.P.R. n. 600/1973
Per gli avvisi di accertamento relativi alle imposte sui redditi, la sottoscrizione richiesta è quella autografa; la firma digitale non è stata ritenuta sufficiente nel caso esaminato.
Art. 56 D.P.R. n. 633/1972
Per gli avvisi di accertamento IVA si applica il medesimo principio: l'atto deve essere validamente sottoscritto secondo le forme previste dalla disciplina speciale, individuate nella firma autografa.
Massime di principio
- Quando un atto tributario di accertamento è emesso nell'ambito del controllo fiscale, la validità della sottoscrizione deve essere verificata principalmente alla luce della disciplina speciale tributaria, anche se l'atto è formato o conservato digitalmente.
- La firma digitale e la successiva attestazione di conformità della copia cartacea all'originale informatico non necessariamente sostituiscono la firma autografa richiesta dalla normativa tributaria speciale.
- L'esclusione prevista dall'art. 2, comma 6, del D.lgs. n. 82/2005 può impedire l'applicazione automatica delle regole del Codice dell'Amministrazione Digitale agli atti di controllo fiscale.
- In situazioni analoghe occorre esaminare la data dell'atto, la disciplina vigente all'epoca, il tipo di atto tributario e le modalità concrete di sottoscrizione e notificazione, poiché eventuali modifiche normative o diversi orientamenti giurisprudenziali possono incidere sull'esito.
- La nullità per difetto di sottoscrizione deve essere valutata verificando se la firma apposta provenga dal soggetto competente e se rispetti la forma imposta dalla normativa applicabile; la mera conformità della copia notificata non sana automaticamente un vizio originario dell'atto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 dic 2017Sentenza del 27/12/2017 n. 225 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 27 dic 2017Sentenza del 27/12/2017 n. 1580 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 27 dic 2017Sentenza del 27/12/2017 n. 1879 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 27 dic 2017Sentenza del 27/12/2017 n. 2662 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 27 dic 2017Sentenza del 27/12/2017 n. 5621 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 27 dic 2017Sentenza del 27/12/2017 n. 5622 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →