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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26968/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una condanna pronunciata in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, per rapina e violazione della normativa sulle armi, commesse il 3 luglio 2024. La Corte di appello ha riformato parzialmente la decisione solo riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., confermando nel resto la responsabilità e rideterminando la pena. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. per l'eccessività del trattamento sanzionatorio, lamentando che la pena sarebbe stata troppo severa alla luce del riconosciuto vizio parziale di mente ex art. 89 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura sulla eccessività della pena non sia consentita in sede di legittimità quando investe la graduazione del trattamento sanzionatorio, che rientra nella discrezionalità del giudice di merito ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p. e che, nel caso concreto, era stata adeguatamente motivata. Ha inoltre osservato che il ricorso era comunque inammissibile per carenza di interesse, poiché la pena base era stata determinata nel minimo edittale. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    Richiamato come attenuante riconosciuta in appello, con effetto di parziale riforma della sentenza di primo grado.

  • art. 89 c.p.

    Invocato dalla difesa per sostenere che il vizio parziale di mente dovesse incidere maggiormente sulla pena.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    Richiamati come criteri che governano la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Indicato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è deducibile, di regola, una mera censura di eccessività della pena quando essa investa la valutazione discrezionale del giudice di merito nella determinazione della sanzione.
  • La graduazione della pena, inclusa la determinazione della pena base e gli aumenti o diminuzioni connessi a circostanze aggravanti o attenuanti, appartiene al potere discrezionale del giudice di merito, che deve esercitarlo secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. e con motivazione non apparente.
  • La motivazione sulla dosimetria è sufficiente quando il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini del trattamento sanzionatorio.
  • Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse quando la doglianza sulla pena non può produrre un vantaggio concreto per il ricorrente, come nel caso in cui la pena base sia già fissata nel minimo edittale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale

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