Cassazione Penale, Ordinanza n. 35148/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza del 23 dicembre 2025 della Corte d’appello dell’Aquila, che aveva confermato la decisione del GIP del Tribunale di Pescara. Il fatto contestato era stato riqualificato ai sensi dell’art. 424 c.p. e l’imputato era stato condannato a nove mesi di reclusione. Con l’unico motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, ha lamentato il diniego delle attenuanti generiche e l’eccessività della pena. Ha dedotto che, dopo i fatti, aveva iniziato un’attività lavorativa regolare, non aveva commesso condotte delittuose particolarmente allarmanti e aveva maturato consapevolezza del disvalore della propria condotta. Ha sostenuto che tali elementi non fossero stati adeguatamente valutati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto sufficiente e non meramente apparente la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato la gravità dell’incendio di un veicolo, commesso di notte in un quartiere densamente popolato e potenzialmente pericoloso per l’incolumità dei residenti, nonché la presenza di precedenti condanne; tali elementi erano stati considerati prevalenti rispetto allo svolgimento di attività lavorativa. La doglianza sulla pena è stata giudicata generica: la pena base era stata fissata ben al di sotto del medio edittale e ritenuta adeguata agli indici di gravità del fatto, con motivazione sufficiente secondo i principi richiamati dalla Corte. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella causa di inammissibilità. Il dispositivo riportato nel testo è incompleto, ma la motivazione esplicita la declaratoria di inammissibilità e le conseguenti statuizioni.
Norme richiamate
La Corte di appello di L'Aquila, pronunciando nei confronti di Capricci Alessio, ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara che, riqualificato il fatto contestato ai sensi dell'art. 424 cod. pen., lo aveva condannato alla pena di mesi 9 di reclusione.
La sentenza riferisce che il fatto era stato riqualificato ai sensi dell’art. 424 c.p.; non espone ulteriori criteri interpretativi della disposizione.
La decisione è in linea con il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, quando la pena venga fissata in termini di gran lunga più prossimi al minimo edittale che a valori medi, il mero richiamo a criteri di adeguatezza o congruità, ovvero ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.,costituisce motivazione sufficiente a dimostrare la proporzione della pena all'entità del fatto, poiché l'obbligo motivazionale sulla congruità della sanzione si attenua quanto più la pena concretamente irrogata si avvicina al minimo edittale
Quando la pena è determinata molto più vicino al minimo che ai valori medi edittali, il richiamo ai criteri di adeguatezza o ai parametri dell’art. 133 c.p. può essere sufficiente a motivarne la proporzione, poiché l’onere motivazionale si attenua con l’avvicinarsi della pena al minimo.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono il pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni che escludano la colpa nella determinazione dell’inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Massime di principio
- Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare singolarmente tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli dedotti o risultanti dagli atti: è sufficiente che dia conto degli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, dai quali può desumersi il superamento degli altri.
- La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche non è meramente apparente quando individua circostanze concrete di gravità del fatto e precedenti condanne e spiega, anche implicitamente, perché esse prevalgano sugli elementi favorevoli dedotti dall’imputato.
- Quando la pena è determinata molto più vicino al minimo edittale che ai valori medi, il richiamo ai criteri di adeguatezza o ai parametri dell’art. 133 c.p. può costituire motivazione sufficiente sulla proporzione della sanzione; l’onere motivazionale sulla congruità si attenua quanto più la pena si avvicina al minimo edittale.
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