Cassazione Penale, Sentenza n. 29117/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e difetto di motivazione (art. 81, comma secondo, c.p. e art. 27 Cost.). Il ricorrente contestava che il giudice dell'esecuzione, nel riconoscere la continuazione tra la sentenza per usura (art. 644 c.p.) e la sentenza che giudicava furto e truffa assicurativa (artt. 624, 625, 642 c.p.), aveva applicato un aumento "forfettario" di anni 1 e mesi 4 per i reati satellite senza indicare la quota di aumento attribuita a ciascun reato né motivare la congruità della rideterminazione complessiva della pena, rendendo impossibile il controllo giudiziario del calcolo
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, per carenza di motivazione sulla quantificazione dei singoli aumenti per i reati-satellite. Ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al G.U.P. del Tribunale di Genova; inoltre ha stabilito che al nuovo giudizio non può partecipare il medesimo giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 183/2013
Norme richiamate
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Norma sulla continuazione: la Corte ricorda l'obbligo del giudice dell'esecuzione di motivare non solo la pena-base ma anche l'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite, in modo da permettere il controllo del calcolo della pena complessiva
art. 27 Cost.
Principio costituzionale di legalità e proporzionalità della pena: invocato dal ricorrente relativamente alla necessità di individualizzare la pena e motivare la congruità degli aumenti
Richiamato come riferimento formale alla tipologia della sentenza irrevocabile menzionata nella vicenda (sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p.)
Richiamato come riferimento alla sentenza emessa in funzione di giudice dell'udienza preliminare (patteggiamento), che ha formato titolo esecutivo per parte della pena
artt. 624, 625, 642, 644 cod. pen.
Indicazione dei reati coinvolti (furto, relativa fattispecie connessa, truffa assicurativa e usura): distinzione tra reato più grave (usura) e reati-satellite cui è stato applicato l'aumento per continuazione
La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali queste previsioni nella parte in cui non impediscono al giudice che ha pronunciato l'ordinanza di partecipare al giudizio di rinvio; la Cassazione applica il principio e ordina che al rinvio non partecipi lo stesso giudice
Norma procedurale relativa alla procedura in sede esecutiva per l'applicazione della disciplina del reato continuato, richiamata nel contesto del divieto di reintegro del medesimo giudice nel giudizio di rinvio
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione che applica la continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p. deve indicare chiaramente la pena-base e motivare separatamente l'entità degli aumenti attribuiti a ciascun reato-satellite; l'assenza di tale specificazione è vizio che può portare all'annullamento limitato del trattamento sanzionatorio
- L'aumento "forfettario" senza ripartizione o motivazione non consente il controllo del calcolo e viola il principio di individualizzazione e proporzionalità della pena (art. 27 Cost.)
- Se la Corte annulla la parte sanzionatoria per carenza motivazionale, il giudizio di rinvio non può essere affidato al medesimo giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata, conformemente alla giurisprudenza costituzionale
- In casi analoghi è opportuno che la difesa censuri specificamente l'omessa indicazione dei singoli incrementi e la mancanza di adeguata motivazione sulla congruità della pena complessiva
- Al nuovo giudizio il giudice dovrà esplicitare: quale sentenza è assunta come pena-base, la quantificazione degli aumenti per ciascun reato-satellite, la logica del calcolo cumulativo e la verifica della proporzionalità complessiva della pena
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