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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29117/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e difetto di motivazione (art. 81, comma secondo, c.p. e art. 27 Cost.). Il ricorrente contestava che il giudice dell'esecuzione, nel riconoscere la continuazione tra la sentenza per usura (art. 644 c.p.) e la sentenza che giudicava furto e truffa assicurativa (artt. 624, 625, 642 c.p.), aveva applicato un aumento "forfettario" di anni 1 e mesi 4 per i reati satellite senza indicare la quota di aumento attribuita a ciascun reato né motivare la congruità della rideterminazione complessiva della pena, rendendo impossibile il controllo giudiziario del calcolo

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, per carenza di motivazione sulla quantificazione dei singoli aumenti per i reati-satellite. Ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al G.U.P. del Tribunale di Genova; inoltre ha stabilito che al nuovo giudizio non può partecipare il medesimo giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 183/2013

Norme richiamate

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    Norma sulla continuazione: la Corte ricorda l'obbligo del giudice dell'esecuzione di motivare non solo la pena-base ma anche l'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite, in modo da permettere il controllo del calcolo della pena complessiva

  • art. 27 Cost.

    Principio costituzionale di legalità e proporzionalità della pena: invocato dal ricorrente relativamente alla necessità di individualizzare la pena e motivare la congruità degli aumenti

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento formale alla tipologia della sentenza irrevocabile menzionata nella vicenda (sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p.)

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento alla sentenza emessa in funzione di giudice dell'udienza preliminare (patteggiamento), che ha formato titolo esecutivo per parte della pena

  • artt. 624, 625, 642, 644 cod. pen.

    Indicazione dei reati coinvolti (furto, relativa fattispecie connessa, truffa assicurativa e usura): distinzione tra reato più grave (usura) e reati-satellite cui è stato applicato l'aumento per continuazione

  • art. 34, comma 1 e art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (richiamati via pronuncia Corte Cost.),

    La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali queste previsioni nella parte in cui non impediscono al giudice che ha pronunciato l'ordinanza di partecipare al giudizio di rinvio; la Cassazione applica il principio e ordina che al rinvio non partecipi lo stesso giudice

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa alla procedura in sede esecutiva per l'applicazione della disciplina del reato continuato, richiamata nel contesto del divieto di reintegro del medesimo giudice nel giudizio di rinvio

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione che applica la continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p. deve indicare chiaramente la pena-base e motivare separatamente l'entità degli aumenti attribuiti a ciascun reato-satellite; l'assenza di tale specificazione è vizio che può portare all'annullamento limitato del trattamento sanzionatorio
  • L'aumento "forfettario" senza ripartizione o motivazione non consente il controllo del calcolo e viola il principio di individualizzazione e proporzionalità della pena (art. 27 Cost.)
  • Se la Corte annulla la parte sanzionatoria per carenza motivazionale, il giudizio di rinvio non può essere affidato al medesimo giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata, conformemente alla giurisprudenza costituzionale
  • In casi analoghi è opportuno che la difesa censuri specificamente l'omessa indicazione dei singoli incrementi e la mancanza di adeguata motivazione sulla congruità della pena complessiva
  • Al nuovo giudizio il giudice dovrà esplicitare: quale sentenza è assunta come pena-base, la quantificazione degli aumenti per ciascun reato-satellite, la logica del calcolo cumulativo e la verifica della proporzionalità complessiva della pena

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