Cassazione Penale, Ordinanza n. 24559/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona giudicata proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di rapina impropria. Con i primi due motivi deduceva violazione di legge e difetto di motivazione sulla sussistenza del reato, sostenendo che mancassero gli elementi costitutivi della rapina impropria e che, in ogni caso, la condotta avrebbe potuto integrare solo un tentativo di rapina ovvero un diverso reato, poiché la sottrazione del bene non si sarebbe perfezionata. Con il terzo motivo lamentava la mancata applicazione del vizio di mente ex artt. 88 o 89 c.p., richiamando una relazione di psicologa e assistente sociale sulla difficile situazione familiare e su disturbi dell'apprendimento collegati a un basso livello cognitivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero meramente reiterativi di censure già esaminate e disattese in appello, dove era stata ricostruita una vicenda con la partecipazione di quattro soggetti: uno dei complici aveva sottratto uno zaino alla persona offesa, il gruppo aveva usato violenza quando la vittima cercava di recuperarlo, il ricorrente aveva colpito la vittima con un coltello e si era poi impossessato anche del suo cellulare. Parimenti inammissibile è stato ritenuto il motivo sul vizio di mente, poiché la Corte d'appello aveva escluso la sua sussistenza per mancanza di documentazione medica attestante incapacità di intendere e di volere, essendo state prodotte solo relazioni socio-assistenziali e psicologiche sulla situazione familiare e sui disturbi dell'apprendimento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come vizio totale di mente, escluso per carenza di prova medica specifica sull'incapacità di intendere e di volere
richiamato come vizio parziale di mente, escluso per carenza di documentazione medica idonea
reato contestato di rapina impropria, ritenuto integrato nella ricostruzione fattuale condivisa dalla Corte di merito
invocato dalla difesa quale possibile riqualificazione, ma non accolto
base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già specificamente esaminate e logicamente respinte dal giudice di appello, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione impugnata.
- La rapina impropria è integrata quando alla sottrazione del bene segue l'uso di violenza o minaccia per assicurare il possesso della cosa sottratta o l'impunità; la partecipazione del singolo concorrente può desumersi dalla condotta complessiva nel contesto unitario dell'azione.
- La richiesta di riconoscimento del vizio di mente richiede allegazioni e riscontri idonei a comprovare un'incidenza clinicamente apprezzabile sulla capacità di intendere e di volere; relazioni sociali o descrizioni di disagio familiare non sono, da sole, sufficienti.
- In sede di legittimità, la doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto non può essere accolta quando la ricostruzione fattuale della sentenza di merito descrive in modo coerente la sottrazione del bene, la violenza successiva e l'impossessamento da parte dell'agente.
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