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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37914/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona condannata in primo e secondo grado ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione per avere, al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, presentato una dichiarazione attestante falsamente la residenza in Ferentino e la convivenza con un'altra persona. Nel ricorso ha dedotto la violazione dell'art. 133 c.p., sostenendo che la pena applicata fosse priva di adeguata motivazione e comunque eccessiva. La Corte non è entrata nel merito della censura perché ha rilevato che il ricorso era stato proposto personalmente dall'imputata, in violazione della regola per cui, dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione, nonché memorie e motivi nuovi, devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputata dopo l'entrata in vigore della modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, che ha eliminato la facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione. Ha inoltre escluso che vi fossero elementi per ritenere che la parte avesse proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; per conseguenza ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, D.L. 4/2019

    Norma incriminatrice richiamata per il fatto contestato: presentazione di dichiarazioni false al fine di ottenere il reddito di cittadinanza.

  • art. 133 c.p.

    Norma invocata dal ricorrente a sostegno del motivo sulla determinazione della pena e sulla sua asserita eccessività.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; dopo la riforma del 2017 non è più ammesso il ricorso personale dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha modificato l'art. 613, comma 1, c.p.p., rendendo obbligatoria la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Cassazione per i ricorsi proposti dopo il 3 agosto 2017.

  • sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone l'assenza di colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato: l'atto deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione da parte di un difensore abilitato integra una causa autonoma e preliminare di inammissibilità del ricorso, che impedisce alla Corte di esaminare le censure di merito.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende opera salvo che risulti che la parte abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio formale che assorbe ogni altra doglianza, la Corte non si pronuncia sulla fondatezza dei motivi relativi al trattamento sanzionatorio o ad altri profili di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOmessa dichiarazione
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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