Cassazione Penale, Ordinanza n. 28731/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta a un imputato a quattro anni di reclusione e 6.000 euro di multa per due ipotesi di reato in materia di stupefacenti, ritenendo integrata anche l'aggravante prevista dall'art. 80 lett. a) D.P.R. 309/1990. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità in ordine alla sussistenza dell'aggravante, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avesse errato nel confermarla. La doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le censure già formulate in appello e già disattese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo non era deducibile in sede di legittimità perché non conteneva una critica argomentata alla motivazione della sentenza di appello, ma riproduceva in modo sostanzialmente identico le contestazioni già formulate contro la decisione di primo grado. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamato come base delle due ipotesi di reato oggetto di condanna, in relazione a fatti in materia di stupefacenti.
art. 80 lett. a) D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Indicata come aggravante la cui sussistenza era stata ritenuta dalla Corte territoriale e contestata nel ricorso per cassazione.
Richiamato per affermare che i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno della richiesta, a pena di inammissibilità.
Richiamato in connessione con i requisiti di ammissibilità del ricorso e con la sanzione processuale dell'inammissibilità in caso di motivi non specifici.
Presupposto della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso deve contenere una critica argomentata e specifica della sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre censure già formulate nei precedenti gradi di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limita ad enunciare in modo generico una pretesa illogicità o carenza di motivazione senza confrontarsi puntualmente con gli argomenti decisivi della decisione impugnata.
- La mera reiterazione delle doglianze già respinte in appello, senza indicare errori logici o giuridici della motivazione di secondo grado, determina l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo cause di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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