Cassazione Penale, Sentenza n. 15234/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IVA per l'anno 2014 (art. 5 d.lgs. 74/2000), contestando: 1) la metodologia analitico-induttiva utilizzata dalla Guardia di Finanza per la ricostruzione del volume d'affari basata sulle fatture passive prodotte dall'imputato, sostenendo che non si era proceduto al confronto con la banca dati dello spesometro e che la base imponibile risultava incerta e quindi non superava la soglia di punibilità; 2) il diniego delle circostanze attenuanti generiche, per mancata considerazione degli elementi di segno positivo come la collaborazione durante la verifica fiscale e il comportamento processuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata afferma espressamente che la ricostruzione del volume d'affari era stata effettuata dalla Guardia di Finanza utilizzando le fatture prodotte e confrontandole con lo spesometro, dunque non sussiste il vizio di omessa motivazione; inoltre la doglianza sul travisamento della prova richiedeva l'allegazione del verbale di accertamento, omissione che ha reso il motivo inammissibile per difetto di specificità. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto legittima la valutazione della Corte territoriale che ha negato le attenuanti generiche in base alla condotta ante-reato (omessa presentazione delle dichiarazioni per 2013 e 2014, dichiarazione 2012 sottostimata) e al comportamento successivo (presentazione nel 2015 di dichiarazione con ricavi pari a zero), applicando correttamente i criteri dell'art. 133 c.p.; la motivazione non è manifestamente illogica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che punisce l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IVA; applicata per la condanna di Cardinali relativa all'anno d'imposta 2014 in relazione all'evasione di Irpef e IVA ricostruita dagli accertatori
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare i limiti della censura consentita in cassazione rispetto ai motivi ammessi; il ricorso era articolato nei limiti di tale disposizione
art. 133 cod. pen. (secondo comma, nn. 2 e 3)
Criteri per la concessione delle circostanze attenuanti generiche: la Corte territoriale ha valorizzato gli elementi negativi della condotta ante-reato e successiva, ritenendo che ciò giustificasse il diniego delle attenuanti senza obbligo di esaminare tutti gli elementi favorevoli
Prevede le conseguenze per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione: onere delle spese e del versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, qui quantificata in Euro 3.000,00
Massime di principio
- In materia di reati tributari la ricostruzione analitico-induttiva del volume d'affari basata su documentazione contabile è ammissibile se gli accertatori effettuano controlli incrociati (es. spesometro); il giudice di merito deve motivare su tale confronto: in cassazione il ricorrente deve invece allegare e trascrivere specifici atti (es. verbale di accertamento) per contestare il travisamento della prova.
- Il ricorso per cassazione richiede specificità e autosufficienza: le censure relative a presunto travisamento probatorio o a mancanza di confronto con atti devono essere corredate dei documenti appellati; l'assenza di tali allegazioni comporta inammissibilità.
- La negazione delle attenuanti generiche non è viziata se la motivazione indica quali parametri dell'art. 133 c.p. sono stati ritenuti decisivi; il giudice non è obbligato a menzionare o valutare ogni elemento favorevole evocato dalla difesa, purché la scelta non sia manifestamente illogica o arbitraria.
- L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.), salvo che sia possibile dimostrare colpa della parte nella determinazione dell'inammissibilità.
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