Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36990/2026 del 21/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputati)

La controversia

La Corte d’appello di Bari, con sentenza dell’11 luglio 2025, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Foggia del 13 febbraio 2024, aveva rideterminato le pene per tentato omicidio aggravato e detenzione e porto illegali di arma: otto anni e otto mesi per Francavilla, sei anni e otto mesi per Sonnino, cinque anni e due mesi per Consalvo, cinque anni per Antonio Lanza e quattro anni e sei mesi per Mario Lanza. Gli imputati avevano rinunciato alla maggior parte dei motivi d’appello, insistendo sulle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio. Francavilla ha dedotto: l’inapplicabilità dell’aggravante dell’art. 416-bis.1 c.p. a un delitto punibile con l’ergastolo; l’illegittimità costituzionale dell’art. 597, comma 5, c.p.p. nella parte in cui non consente al giudice d’appello di escludere d’ufficio un’aggravante; l’illogicità della riduzione per il tentativo, non applicata nella misura massima nonostante l’arresto del fatto allo stadio organizzativo; e la carenza di motivazione sugli aumenti per i reati satellite in continuazione. Sonnino ha contestato la misura della riduzione per il tentativo, denunciato un errore di calcolo nella diminuzione per le attenuanti generiche e lamentato l’insufficiente motivazione sugli aumenti per i reati satellite. Consalvo ha denunciato l’errore nel calcolo della diminuzione per le attenuanti generiche e la mancata indicazione della misura della riduzione per il tentativo. Antonio e Mario Lanza hanno contestato l’applicazione dell’aggravante mafiosa, anche per difetto dell’elemento soggettivo individuale, e la motivazione sul trattamento sanzionatorio, invocando il minor contributo e le condizioni personali; hanno inoltre riproposto la questione dell’aggravante nonostante la rinuncia al relativo motivo d’appello. La Cassazione ha rilevato che la diminuzione di un terzo della pena base di ventotto anni era stata calcolata in diciotto anni e nove mesi invece che in diciotto anni e otto mesi, errore esteso anche ai coimputati Lanza. Francavilla ha inoltre dedotto l’illogicità della pena e degli aumenti per continuazione.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto infondate o inammissibili le doglianze sull’aggravante ex art. 416-bis.1 c.p.: la rinuncia ai relativi motivi d’appello aveva reso inammissibile l’impugnazione su quel punto e precluso al giudice d’appello ogni cognizione, senza che potesse rilevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 597, comma 5, c.p.p. È stato dichiarato manifestamente infondato il motivo di Francavilla sull’applicabilità dell’aggravante ai delitti astrattamente punibili con l’ergastolo: l’aumento opera quando in concreto sia inflitta una pena temporanea e, nel caso, il tentato omicidio non era comunque punibile con l’ergastolo. Sono state respinte le censure sulla riduzione per il tentativo, poiché la motivazione aveva considerato il contributo di ciascun imputato e l’arresto dell’azione in fase iniziale. Sono state ritenute inammissibili le doglianze di Francavilla e Sonnino sugli aumenti per continuazione, inferiori al minimo edittale e sufficientemente giustificati mediante il richiamo ai criteri dell’art. 133 c.p.; inammissibili anche le censure dei Lanza sul trattamento sanzionatorio, giudicate generiche e non confrontate con le riduzioni già applicate. Sono invece stati accolti i motivi di Sonnino e Consalvo relativi all’errore aritmetico nella diminuzione di un terzo per le attenuanti generiche; per effetto estensivo, la correzione ha giovato anche ad Antonio e Mario Lanza. La sentenza è stata annullata senza rinvio limitatamente al calcolo delle pene, rideterminate in sei anni, sette mesi e dieci giorni per Sonnino; cinque anni, un mese e dieci giorni per Consalvo; quattro anni, nove mesi e dieci giorni per Antonio Lanza; quattro anni, cinque mesi e dieci giorni per Mario Lanza. I ricorsi di questi quattro imputati sono stati rigettati nel resto. Il ricorso di Francavilla è stato integralmente rigettato, con condanna al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la circostanza aggravante dell’aver agito avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso è applicabile anche ai delitti astrattamente punibili con la pena edittale dell'ergastolo e, pertanto, può essere validamente contestata anche con riferimento ad essi, ma opera in concreto solo se, di fatto, viene inflitta una pena detentiva diversa dall'ergastolo, mentre, se non esclusa all'esito del giudizio di cognizione, esplica comunque la sua efficacia a fini diversi da quelli di determinazione della pena.

    L’aggravante può essere contestata anche per delitti astrattamente punibili con l’ergastolo, ma produce l’aumento di pena soltanto se in concreto viene inflitta una pena detentiva temporanea; può inoltre conservare effetti diversi dalla determinazione della pena.

  • art. 56, comma 2, c.p.

    Nel caso di specie, l’ergastolo, non solo non è stato inflitto in concreto, ma non era applicabile nemmeno in astratto, giacché la pena per l’omicidio, quando rimasto allo stadio del tentativo, deve essere diminuita ex art. 56, comma 2, cod. pen., con la conseguenza che la pena massima irrogabile è da individuarsi in quella di ventiquattro anni di reclusione.

    Per l’omicidio tentato la pena è diminuita secondo l’art. 56, comma 2, c.p.; nel caso esaminato la pena massima irrogabile era di ventiquattro anni di reclusione.

  • art. 597, comma 1, c.p.p.

    La condizione perché possa trovare applicazione l’art. 597 cod. proc. pen., dunque, è che il potere di cognizione del giudice dell’impugnazione sia stato validamente sollecitato attraverso la devoluzione del controllo sul punto specifico della decisione: ciò che si può escludere nel caso di specie perché – come già considerato – la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, la concessione delle attenuanti generiche ed il bilanciamento delle circostanze, comprende anche i motivi concernenti la qualificazione del reato e la sussistenza delle aggravanti.

    Il giudice d’appello può conoscere soltanto i punti della decisione validamente devoluti. La rinuncia ai motivi relativi alla sussistenza delle aggravanti preclude la cognizione su tali punti.

  • art. 597, comma 5, c.p.p.

    Pertanto, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. è priva di rilevanza, non potendosi ravvisare il necessario rapporto di strumentalità fra la sua risoluzione e la decisione di questo giudizio.

    La questione di costituzionalità della disposizione è irrilevante quando la rinuncia ai motivi d’appello ha già sottratto il punto alla cognizione del giudice d’appello.

  • art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

    Ciò significa che, in presenza di una impugnazione da considerarsi inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., il giudice d'appello non è legittimato ad escludere d'ufficio le circostanze aggravanti ritenute sussistenti dal giudice di primo grado.

    Quando la rinuncia rende inammissibile l’impugnazione sul punto, il giudice d’appello non può escludere d’ufficio le aggravanti che il primo giudice ha ritenuto sussistenti.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito se ha valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. e, anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale.

    La scelta della pena entro la cornice edittale è discrezionale; è sufficiente una valutazione complessiva dei criteri dell’art. 133 c.p. e, per una pena collocata nella fascia medio-bassa, non occorre necessariamente una motivazione analitica.

  • art. 62-bis c.p.

    Effettivamente, la sentenza impugnata, dopo avere espressamente quantificato in un terzo la diminuzione ex art. 62-bis cod. pen. della pena stabilita (per tutti gli imputati) per il reato base di ventotto anni di reclusione per il tentato omicidio aggravato, l’ha ridotta fino a diciotto anni e nove mesi di reclusione anziché a diciotto anni e otto mesi di reclusione.

    La diminuzione dichiarata di un terzo per le attenuanti generiche deve essere calcolata correttamente sulla pena base; l’errore aritmetico che ne deriva giustifica la correzione della pena.

  • art. 627, comma 5, c.p.p.

    Di conseguenza, per l'effetto estensivo dell'impugnazione previsto dall’art. 627, comma 5, cod. proc. pen., l’accoglimento giova anche ai coimputati Antonio Lanza e Mario Lanza - che non avevano presentato ricorso su questo punto - trattandosi di un motivo di annullamento non esclusivamente personale.

    L’accoglimento di un motivo non esclusivamente personale estende i suoi effetti ai coimputati che non lo abbiano proposto.

  • art. 620, lett. l), c.p.p.

    Pertanto, la sentenza impugnata, limitatamente al calcolo delle pene inflitte, deve essere annullata senza rinvio ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., il quale consente alla Corte di cassazione di procedere direttamente alla determinazione della pena nella ipotesi – che ricorre nel caso di specie – in cui alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza accertamenti e valutazioni discrezionali su circostanze e punti controversi, suscettibili di diversi apprezzamenti di fatto.

    La Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la pena quando la correzione non richiede accertamenti o valutazioni discrezionali su fatti controversi.

  • art. 616 c.p.p.

    Infine, il ricorso di Emiliano Francavilla va integralmente rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

    Il rigetto del ricorso comporta, nel caso deciso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La circostanza aggravante prevista dall’art. 416-bis.1 c.p. può essere contestata anche in relazione a un delitto astrattamente punibile con l’ergastolo; l’aumento di pena opera solo se in concreto è inflitta una pena temporanea, mentre l’aggravante, se non esclusa, può conservare effetti diversi dalla determinazione della pena.
  • La rinuncia ai motivi d’appello relativi alla sussistenza di aggravanti rende inammissibile l’impugnazione su quei punti e ne determina il passaggio in giudicato; il giudice d’appello non può allora escludere d’ufficio le aggravanti né procedere a una valutazione del punto non devoluto.
  • La determinazione della riduzione di pena per il tentativo è valutazione discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione se arbitraria o illogica; la motivazione è adeguata quando dà conto, anche sinteticamente, della fase raggiunta dall’azione e del contributo del singolo imputato.
  • Per gli aumenti relativi ai reati satellite, quando la pena è inferiore al minimo edittale, è sufficiente che la motivazione mostri la valutazione dei criteri oggettivi e soggettivi dell’art. 133 c.p.; l’esigenza di una giustificazione specifica cresce con lo scostamento dal minimo.
  • Un errore aritmetico nella quantificazione di una diminuzione di pena può essere corretto direttamente dalla Cassazione con annullamento senza rinvio, se la correzione non richiede nuovi accertamenti o valutazioni discrezionali.
  • L’accoglimento di un motivo relativo alla pena, quando non è esclusivamente personale, si estende ai coimputati anche se non hanno proposto uno specifico ricorso sul medesimo errore.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneCircostanze del reatoDetenzione di armiImpugnazioni
RamiParte generaleReati contro la PAArmiProcesso penale
IstitutiConcorso di personeContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.