Cassazione Penale, Sentenza n. 34391/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per genericità dei motivi. Il ricorso è articolato in due motivi: (1) violazione di norme processuali e diritto di difesa per aver ricevuto la citazione a giudizio con l'indicazione "al solo fine di dichiarare la prescrizione" ma poi avere la Corte dichiarato l'inammissibilità per genericità e aver celebrato l'udienza con rito cartolare; (2) violazione di legge penale e carenza di motivazione, sostenendo che i motivi di appello non erano generici perché vertevano sulla valutazione della testimonianza della persona offesa (ossia che l'imputato in fuga non era mai stato perso di vista, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice).
La decisione
La Corte ha ritenuto che entrambi i motivi non fossero manifestamente infondati e ha verificato la sussistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Ha accertato che i reati (artt. 624-bis e 337 c.p.) commessi il 6 settembre 2016 sono soggetti a prescrizione decorso il termine stabilito dagli artt. 157 e 161 c.p. (nessuna causa di sospensione ex art. 159 c.p.), con scadenza il 5 marzo 2024, anteriorità alla sentenza di appello. Di conseguenza la Corte Suprema ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati si sono estinti per prescrizione.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
Delitto contestato (furto con strappo/rapina c.d. con strappo); utilizzato per valutare la gravità e il termine di prescrizione applicabile.
art. 337 cod. pen.
Delitto contestato (resistenza a pubblico ufficiale); rilevante ai fini del calcolo complessivo della prescrizione.
art. 129 cod. proc. pen.
Norma che prevede il proscioglimento quando il reato si è estinto per prescrizione; la Corte ha verificato e applicato questa causa di estinzione.
art. 159 cod. pen.
Norma sulle cause di sospensione della prescrizione; la sentenza rileva l'assenza di cause sospensive.
artt. 157 e 161 cod. pen.
Determinano i termini di prescrizione applicabili ai reati in base alla pena edittale; sono stati usati per calcolare che il termine di prescrizione era di 7 anni e 6 mesi e che è spirato il 5 marzo 2024.
Massime di principio
- Se la notificazione indica un fine limitato (es. 'al solo fine di dichiarare la prescrizione'), la Corte non può poi decidere diversamente senza che ciò pregiudichi il diritto di difesa; le parti devono essere messe in condizione di difendersi su tutte le questioni che saranno decise.
- La genericità dell'atto di impugnazione va valutata concretamente: se l'appello affronta punti specifici (anche tecnici) della decisione di primo grado, non può essere dichiarato inammissibile per mera genericità.
- Quando emerge che il reato si è estinto per prescrizione, il giudice di legittimità può annullare senza rinvio per proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; l'accertamento della prescrizione richiede il calcolo puntuale dei termini e la verifica di eventuali cause di sospensione.
- La celebrazione dell'udienza con rito cartolare può incidere sul diritto di difesa; se vi sono profili procedurali che limitano l'effettiva difesa, tali profili possono rendere non manifestamente infondati i motivi di ricorso.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare sempre le date di consumazione del reato, la pena edittale applicabile e l'eventuale presenza di eventi che abbiano sospeso o interrotto la prescrizione prima di concludere la valutazione sull'ammissibilità o sul merito dell'impugnazione.
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