Cassazione Civile, Ordinanza n. 36044/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di un dipendente addetto ai lavori pubblici di ottenere il compenso incentivante previsto per il personale degli uffici tecnici pubblici per attività di progettazione e lavori pubblici, maturato in relazione a una pluralità di incarichi svolti tra il 2003 e il 2014. Il Tribunale aveva riconosciuto solo un residuo dopo pagamenti parziali, ritenendo dovuti anche gli incentivi relativi ad alcune schede riferite a interventi come verde, sgombero neve, spargimento di sale e antighiaccio. L’ente pubblico ha appellato sostenendo che tali attività fossero mere prestazioni di servizi e non appalti di opere o lavori. La Corte d’appello ha respinto il gravame, qualificando gli interventi controversi come veri e propri lavori, con progetto esecutivo e collaudo, dunque ricompresi nell’art. 18 l. n. 109/1994. In cassazione l’ente ha dedotto violazione dell’art. 18 l. n. 109/1994 e dell’art. 92 d.lgs. n. 163/2006, sostenendo che l’incentivo spetti solo per appalti di opere o lavori e non per appalti di servizi; ha però riproposto una critica centrata sulla qualificazione in fatto degli interventi come servizi anziché lavori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare la ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito, che aveva accertato documentalmente la natura di lavori degli interventi e non di servizi. La doglianza tendeva quindi a ottenere un terzo giudizio di merito, non consentito in sede di legittimità. La Corte ha inoltre richiamato l’orientamento secondo cui il compenso incentivante spetta per attività di progettazione riferite a opere pubbliche o a lavori, quando vi sia un’effettiva utilità per l’amministrazione e un’attività propedeutica alla realizzazione dell’opera, con approvazione di un progetto esecutivo e conseguente appalto di lavori. Spese a carico della ricorrente, oltre al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
art. 18 l. n. 109/1994
Il compenso incentivante per il personale tecnico pubblico è riconoscibile solo in relazione ad appalti di opere o lavori, o a parti di essi, e non per mere prestazioni di servizi o forniture; presuppone un’attività di progettazione effettivamente funzionale alla realizzazione dell’opera pubblica.
art. 92 d.lgs. n. 163/2006
È richiamato come norma confermativa della disciplina degli incentivi tecnici, nel quadro della limitazione agli appalti di lavori e opere.
Il vizio di violazione di legge attiene all’erronea ricognizione della fattispecie astratta; non può essere usato per contestare la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.
È indicato come fonte del regolamento che le amministrazioni devono adottare per disciplinare i presupposti del compenso incentivante.
art. 2 l. n. 109/1994
Serve a delimitare l’ambito oggettivo dei lavori pubblici, comprendendo attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere e impianti, distinguendole dai servizi.
È richiamato come riferimento descrittivo degli appalti di lavori di somma urgenza; nel caso concreto gli interventi erano qualificati come lavori.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
È richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della parte soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge è ammissibile solo se investe l’interpretazione della norma astratta; se invece la censura contesta la qualificazione del fatto compiuta dal giudice di merito, essa è inammissibile quando mira a una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- Il compenso incentivante per il personale tecnico pubblico presuppone che l’attività svolta sia riconducibile a un appalto di opere o lavori, o a parti di essi, e non a un appalto di servizi; la verifica va compiuta in concreto, guardando alla sostanziale modifica della realtà fisica e all’esistenza di un progetto esecutivo e di un collaudo.
- La distinzione tra lavori e servizi dipende dal contenuto sostanziale dell’attività: vi è lavoro pubblico quando l’intervento implica un quid novi, con trasformazione materiale del bene, mentre vi è servizio quando si tratta di una prestazione continuativa senza sostanziali modifiche dello stato fisico del bene.
- L’attività di progettazione è premiabile solo se produce un’effettiva utilità per l’amministrazione come fase propedeutica alla realizzazione dell’opera pubblica.
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