Cassazione Penale, Sentenza n. 19449/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per rapina aggravata (art. 628, comma 3 e art. 416-bis.1 c.p.). I difensori hanno dedotto: (i) vizio di qualificazione e di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di rapina, sostenendo che la sottrazione delle chiavi sarebbe stata un atto estemporaneo e posteriore alla condotta violenta; assenza del dolo specifico di ingiusto profitto, essendo l'azione diretta a "farsi giustizia" per recuperare il presunto provento di furti; insussistenza dell'aggravante 416-bis.1 perché finalità esclusiva di autotutela e non di affermazione mafiosa; carenza di prova della presenza e della consapevolezza del ricorrente. (ii) omessa o insufficiente valutazione delle esigenze cautelari: il GIP non avrebbe valutato adeguatamente la decisione del Tribunale di Sorveglianza del 2018 che aveva ritenuto il Cordì non pericoloso e il suo trasferimento a Vigevano dal 2017.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondati i rilievi: la Corte non può riconsiderare la valutazione di merito e la ricostruzione alternativa proposta dal ricorrente; il Tribunale del riesame ha documentato che l'impossessamento delle chiavi è avvenuto immediatamente dopo il pestaggio e la presenza del ricorrente ha rafforzato il proposito criminoso; la chiave di avviamento ha valore patrimoniale e pertanto la condotta è riconducibile al dolo di rapina nei limiti cautelari; l'aggravante ex art. 416-bis.1 è correttamente applicata alla luce delle modalità 'ndranghetistiche e dell'intento di riaffermare il predominio della cosca. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile perché la censura di violazione di legge è stata proposta per la prima volta in cassazione e, inoltre, il Tribunale del riesame aveva già valutato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza ritenendola non significativa per il pericolo di recidiva, essendo anteriore di oltre due anni. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen. (rapina), terzo comma
La sottrazione della chiave di avviamento è stata ritenuta idonea a costituire oggetto di rapina perché la chiave ha valore patrimoniale; il dolo di rapina può essere desunto anche quando il fatto è finalizzato a intimidire o a recuperare beni, nei limiti dell'analisi indiziaria cautelare
L'aggravante è stata ritenuta sussistente per le modalità esecutive (irruzione, pestaggio) e per la finalità di riaffermare il predominio della cosca; l'impiego del metodo intimidatorio tipico dell'azione mafiosa giustifica l'applicazione dell'aggravante
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e) e comma 3
La Corte ricorda i limiti del sindacato in cassazione: non è consentita una riconsiderazione dei fatti e delle prove; i vizi di motivazione non rilevabili come violazione di legge sono inammissibili se non prospettati nei precedenti gradi; il comma 3 impedisce di proporre questioni non sollevate al giudice del riesame
art. 275 cod. proc. pen., comma 3
Riferimento al regime delle misure cautelari e ai criteri adottati dal Tribunale nel valutare il pericolo di recidiva; il giudice del riesame ha fatto esplicito riferimento a tale disposizione nella diagnosi cautelare
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né le valutazioni probatorie del giudice di merito; le ricostruzioni alternative proposte in cassazione sono inammissibili se si limitano a chiedere una diversa valutazione delle prove
- Nei procedimenti cautelari il dolo del reato di rapina può essere ritenuto anche sulla base di indizi relativi al valore patrimoniale dell'oggetto sottratto (es. chiavi di avviamento) e alla finalità intimidatoria o di rafforzamento del potere criminale, senza che sia necessario dimostrare un fine patrimoniale esclusivo
- L'aggravante per reati commessi con modalità mafiose può essere applicata quando le modalità esecutive e la finalità evocano il metodo 'ndranghetistico e la volontà di riaffermare il dominio sul territorio
- Questioni non sollevate nei precedenti gradi di giudizio e rilevabili di ufficio non possono essere proposte per la prima volta in cassazione; ciò vale soprattutto per le misure cautelari
- Decisioni giurisdizionali anteriori che attenuano la pericolosità (es. Tribunale di Sorveglianza) possono avere peso limitato se temporaneamente distanti dall'evento contestato; il giudice del riesame può valutare la rilevanza temporale di tali interventi
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