Cassazione Penale, Sentenza n. 25457/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La difesa di Michele Ziccardi aveva presentato istanza per ottenere, ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022, la sostituzione della pena detentiva di 2 anni e 8 mesi con una delle pene sostitutive previste dalla legge n. 689/1981; in sede integrativa aveva chiesto la declaratoria di nullità dell'ordine di esecuzione n. 1027/2023 emesso il 29/05/2023 dal Pubblico Ministero. La Corte di appello, con ordinanza del 25/08/2023, ha dichiarato inammissibile l'istanza ritenendo che fosse in esecuzione un unico ordine di carcerazione per pena complessiva di 5 anni e 5 mesi, superiore ai limiti previsti per ottenere il beneficio. In Cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione della normativa sulle sostituzioni (art. 95 d.lgs. 150/2022, artt. 56 e 56-bis legge n. 689/1981, art. 20-bis c.p.) e carenza di motivazione/violazione dell'art. 125 c.p.p. con riferimento alla declaratoria di nullità del provvedimento di cumulo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Ha ritenuto illegittima la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte di appello perché la presenza di un ordine di carcerazione per pena complessiva superiore ai limiti non costituisce di per sé ostacolo alla valutazione della richiesta di sostituzione: il giudice dell'esecuzione deve decidere autonomamente verificando i presupposti di legge per la sostituzione della specifica pena. Inoltre la Corte ha rilevato la violazione dell'art. 125 c.p.p. per mancata motivazione sulla richiesta di nullità del provvedimento di cumulo. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio, con istruzioni di riesaminare sia la domanda di sostituzione sia l'istanza di nullità del titolo esecutivo, fornendo adeguata motivazione.
Norme richiamate
Regola la possibilità di sostituzione delle pene detentive brevi; la Corte interpreta che la sua applicazione va valutata autonomamente dal giudice dell'esecuzione rispetto ad altri provvedimenti esecutivi in corso
artt. 56 e 56-bis legge n. 689/1981
Norme sulle pene sostitutive delle pene detentive brevi; la Corte conferma che i presupposti per l'applicazione vanno verificati caso per caso e non possono essere automaticamente esclusi dalla presenza di altro titolo esecutivo
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina sanzionatoria; la sentenza usa la norma nel contesto di corretta qualificazione sostanziale della sostituzione e del suo ambito di applicazione
Impone l'obbligo di motivazione degli atti del giudice dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto violato tale obbligo nella parte in cui la Corte di appello non ha motivato la declaratoria di inammissibilità rispetto alla richiesta di nullità del cumulo
art. 70 legge 24 novembre 1981, n. 689
Richiamata in giurisprudenza come strumento per risolvere problemi derivanti dalla coesistenza di più titoli; indica che eventuali conflitti tra titoli possono essere gestiti in sede esecutiva
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (inosservanza di legge e motivazione illogica/violazione di norme di rito)
Massime di principio
- La richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi va valutata dal giudice dell'esecuzione in modo autonomo rispetto ad altri provvedimenti esecutivi: la mera esistenza di un ordine di carcerazione per pena complessiva superiore non impedisce di per sé la concessione della sostituzione per una specifica pena
- La sostituzione ha natura sostanziale e concerne la pena specifica per la quale è richiesta; problemi di coesistenza o cumulo di titoli vanno affrontati e risolti nell'esecuzione, senza precludere la fase di verifica dei presupposti normativi
- Se la difesa chiede la declaratoria di nullità di un titolo esecutivo, il giudice dell'esecuzione è tenuto a pronunciare motivatamente sulla questione; un'omessa o generica motivazione integra vizio procedurale (art. 125 c.p.p.)
- Eventuali conflitti tra più titoli esecutivi possono essere disciplinati con gli strumenti previsti dalla legge (es. art. 70 legge n. 689/1981) ma ciò non autorizza a respingere automaticamente la richiesta di sostituzione
- In presenza di più condanne o provvedimenti esecutivi, la Corte d'appello deve separare l'esame della legittimità/validità del titolo esecutivo dall'esame dei presupposti per l'applicazione della pena sostitutiva, motivando distintamente entrambe le decisioni
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25316/2024 del 27/06/2024
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25324/2024 del 27/06/2024
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25325/2024 del 27/06/2024
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25331/2024 del 27/06/2024
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25378/2024 del 27/06/2024
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25401/2024 del 27/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →