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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35351/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per furto aggravato. Ha dedotto: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'applicazione della recidiva; 2) nullità della sentenza per asserita mancanza di motivazione del giudice di primo grado sulla determinazione della pena. La ricostruzione fattuale richiamata nella decisione indica che l'imputato, già gravato da un precedente per stupefacenti, aveva commesso due furti nella medesima giornata e risultavano ulteriori procedimenti per furto a suo carico.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale sull'applicazione della recidiva, valorizzando la capacità della nuova condotta di rivelare una maggiore capacità a delinquere, anche per le modalità esecutive e per la commissione di due furti nello stesso giorno. Ha inoltre escluso che la mancata specificazione, da parte del primo giudice, del calcolo della pena integri una nullità, potendo il giudice di appello integrare la motivazione in forza del principio di integrazione tra le sentenze di primo e secondo grado. Conseguentemente ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    a norma dell'art. 616 cod. proc. pen

    in caso di inammissibilità del ricorso, se non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 62-bis c.p.

    non citato espressamente nel testo; non determinabile

  • art. 99 c.p.

    la decisione richiama l'applicazione della recidiva, ma non indica il testo normativo; la valutazione è centrata sull'idoneità della nuova condotta a rivelare maggiore capacità a delinquere.

  • art. 640 c.p.

    non pertinente e non richiamato; non determinabile

Massime di principio

  • L'applicazione della recidiva è legittimamente motivata quando il giudice di merito valorizzi, in modo concreto, la nuova condotta criminosa e le sue modalità esecutive come indice di maggiore capacità a delinquere.
  • Ai fini della recidiva, è rilevante che il soggetto, pur già gravato da precedenti, commetta ulteriori reati nel medesimo contesto temporale o con condotte plurime, poiché ciò può evidenziare una persistente o accresciuta tendenza a delinquere.
  • La mancanza di una motivazione analitica del primo giudice sul calcolo della pena non comporta automaticamente nullità, se il giudice di appello integra la motivazione e consente di ricostruire il trattamento sanzionatorio.
  • Nel giudizio di legittimità, un ricorso che si risolva nella mera riproposizione di censure già disattese, senza cogliere la ratio della decisione di merito, può essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte deve applicare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidivaNullità processuale

Testo integrale

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