Cassazione Penale, Ordinanza n. 32628/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di merito che aveva riconosciuto la sua responsabilità, quale concorrente, per un'estorsione commessa da più persone riunite. La Corte d'appello aveva valorizzato, tra gli indici del concorso, l'ispezione preliminare dei luoghi, la consapevolezza delle ragioni dell'accesso al supermercato e la presenza dell'imputato sul luogo del fatto. Era stata inoltre riconosciuta l'aggravante delle più persone riunite, sulla base della pluralità delle voci percepite dalla persona offesa durante la conversazione telefonica con i due autori dell'estorsione e della compresenza degli stessi sul luogo del delitto; era stata esclusa l'attenuante di cui all'art. 114 c.p. in ragione del ruolo fondamentale svolto dall'imputato. Il primo motivo denunciava il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Il secondo e il terzo motivo contestavano, in modo sostanzialmente riproduttivo delle doglianze già proposte in appello, la valutazione della responsabilità e degli elementi circostanziali. L'ultimo motivo riguardava il diniego delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la necessità della rinnovazione istruttoria presuppone l'incompletezza dell'istruttoria e l'impossibilità di decidere allo stato degli atti, valutazione rimessa al giudice di merito e censurabile in cassazione solo nei limiti della motivazione. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati generici e privi della specificità richiesta dagli artt. 581, lett. d), e 591, lett. c), c.p.p., essendo meramente ripetitivi delle censure d'appello e non costituendo una critica argomentata alla sentenza impugnata. In ogni caso, la sentenza di merito è stata ritenuta congruamente motivata sulla responsabilità, sull'aggravante delle più persone riunite e sull'esclusione dell'attenuante ex art. 114 c.p. Anche il motivo relativo alle attenuanti generiche e alla recidiva è stato giudicato manifestamente infondato, essendo la motivazione non manifestamente illogica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso deve contenere motivi specifici, diretti a formulare una critica argomentata alla decisione impugnata; la riproduzione delle doglianze già svolte in appello non soddisfa tale requisito.
La genericità dei motivi determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
L'attenuante della partecipazione di minima importanza è stata esclusa in ragione del ruolo fondamentale svolto dall'imputato.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è subordinata all'accertamento dell'incompletezza dell'indagine e all'impossibilità di decidere allo stato degli atti; la relativa valutazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione corretta e non manifestamente illogica.
- Sono inammissibili per genericità i motivi di ricorso per cassazione che si limitano a riprodurre le doglianze formulate nei precedenti gradi senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza sviluppare una critica argomentata.
- La motivazione del giudice di merito sulla responsabilità e sulle circostanze del reato non è ulteriormente scrutinabile in cassazione quando sia congrua e non manifestamente illogica; il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito.
- L'attenuante della partecipazione di minima importanza è esclusa quando la ricostruzione del fatto attribuisca all'imputato un ruolo fondamentale nella realizzazione del reato.
- Il diniego delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva non sono censurabili in cassazione se sorretti da una motivazione non manifestamente illogica.
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