Ordinanza n. 1043/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della a) Determinazione prot. n. 34692/67-1 del 04.12.2025, notificato in data 22.01.2026, con il quale il Comando Legione Carabinieri Campania – SM Ufficio Personale, in riscontro all’istanza di trasferimento ex art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri nonché ex L. n. 104/1992, ha negato l’accoglimento della richiesta inoltrata dal Militare per i seguenti motivi: “… Tenuto conto delle preminenti esigenze della Stazione Carabinieri di Lusciano: - particolarmente impegnata sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica e posta a breve distanza dai luoghi di interesse del militare; - deficitario nello specifico ruolo nonostante la recente assegnazione di nuovo personale; Evidenziato che il Nucleo Tribunale di Aversa, pur considerando i prossimi congedi di Militari ivi effettivi, non necessita di essere alimentato nel ruolo App./Car. … Ritenute preminenti le esigenze di organico e di servizio della Stazione di Lusciano … DETERMINO il non accoglimento dell’istanza in argomento”; b) nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguenziale, prodromico e collegato al presente ricorso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di trasferimento richiesto ai sensi dell’art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri e della l. 104/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare ha impugnato il diniego opposto dal Comando Legione Carabinieri Campania alla richiesta di trasferimento presso il Nucleo Tribunale di Aversa, formulata anche ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. L’Amministrazione ha motivato il diniego richiamando le preminenti esigenze della Stazione Carabinieri di Lusciano, particolarmente impegnata sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica e carente di organico nel ruolo del militare, nonché l’assenza di necessità di alimentare il ruolo presso la sede richiesta. Il ricorrente ha contestato il mancato trasferimento e, in sede cautelare, ha dedotto la prevalenza delle esigenze familiari connesse all’assistenza del figlio disabile.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insufficiente evidenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto che il trasferimento ex art. 33, comma 5, l. 104/1992 non costituisca un diritto incondizionato, essendo subordinato alla compatibilità con le esigenze organizzative e di servizio dell’Amministrazione, come indica l’inciso “ove possibile”. I provvedimenti di impiego del personale militare sono espressione di ampia discrezionalità organizzativa e sono sindacabili soltanto in presenza di vizi manifesti di illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Nel caso concreto, il diniego è stato ritenuto fondato su esigenze specifiche e concrete: l’impegno della stazione di Lusciano nell’ordine e nella sicurezza pubblica, la carenza di organico nel ruolo del ricorrente e la mancata esigenza di personale presso la sede richiesta. Il bilanciamento tra interesse familiare e interesse pubblico è apparso non manifestamente irragionevole né sproporzionato. Il TAR ha inoltre valorizzato la vicinanza tra la sede di servizio e il domicilio del militare, tale da consentire l’assistenza al figlio e la fruizione dei permessi previsti dalla l. 104/1992, nonché la possibilità che l’assistenza sia prestata anche dalla consorte, genitore convivente, non risultando una sua assoluta e oggettiva impossibilità. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Il trasferimento del dipendente che assiste un familiare con disabilità non è un diritto assoluto, ma è subordinato alla compatibilità con le esigenze organizzative e di servizio dell’amministrazione.
art. 398 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri
Richiamato quale base normativa della domanda di trasferimento del militare; il diniego è stato valutato anche alla luce delle esigenze organizzative e di servizio.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Il beneficio del trasferimento previsto dall’art. 33, comma 5, l. 104/1992, essendo subordinato alla condizione “ove possibile”, non attribuisce al dipendente un diritto incondizionato alla sede richiesta e deve essere compatibile con le esigenze organizzative e di servizio dell’amministrazione.
- I provvedimenti di impiego del personale militare rientrano nell’ampia discrezionalità organizzativa dell’amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di vizi manifesti di illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
- È adeguatamente motivato il diniego di trasferimento fondato su esigenze specifiche e concrete di organico e di servizio della sede di provenienza, accompagnate dall’accertata assenza di necessità di alimentazione della sede richiesta, purché il bilanciamento con le esigenze familiari non risulti manifestamente irragionevole o sproporzionato.
- Nel valutare la compatibilità tra esigenze familiari e organizzative, possono assumere rilievo la vicinanza della sede di servizio al domicilio del dipendente, che consenta comunque l’assistenza al familiare disabile e la fruizione dei permessi previsti dalla l. 104/1992, nonché la possibilità di assistenza da parte dell’altro genitore convivente, salvo la prova di una sua assoluta e oggettiva impossibilità.
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