Cassazione Penale, Sentenza n. 13846/2022 del 11/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello del 27/05/2019 denunciando violazione di norme e vizio di motivazione in relazione alla presunta nullita' della notifica dell'atto che dispone il giudizio e all'identificazione dell'imputato. Nel corso del giudizio emerge altresi' che dopo la pronuncia di secondo grado si e' verificata una causa di estinzione del reato (prescrizione) che solleva il problema della declaratoria di non punibilita' nel giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio che, alla data della decisione impugnata, era intervenuta una causa di estinzione del reato (calcolo dei termini di prescrizione con riferimento agli artt. 157, 161, 166 c.p.). In applicazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p., la Corte ha disposto la declaratoria di non punibilita' per estinzione del reato, precisando pero' che in sede di legittimita' tale accertamento e' limitato agli elementi e alle risultanze processuali gia' presenti nel provvedimento impugnato e non possono essere assunte nuove prove. Conseguentemente la sentenza di condanna e' stata annullata perche' il reato si era estinto; la Corte ha altresi' disposto il rinvio al giudice di merito per gli eventuali effetti procedurali conseguenti alla declaratoria.
Norme richiamate
Richiamato per il calcolo dei termini di prescrizione e per verificare l'estinzione del reato alla data della sentenza impugnata
Richiamato in relazione agli interruzioni e decorrenze dei termini di prescrizione utili a stabilire l'avvenuta estinzione
Rilevante per la determinazione dell'estensione temporale della prescrizione in presenza di atti interruttivi
art. 129, comma 2, c.p.p.
Principio della immediata declaratoria di non punibilita' da parte del giudice, anche in sede di cassazione, quando risulti una causa estintiva; pero' tale declaratoria in Cassazione e' ammessa solo se la prova della causa stessa e' evidente dalla documentazione processuale e senza acquisire nuove prove
art. 624-bis e art. 625 c.p. (reati ascritti)
art. 624-bis c.p.; art. 625 c.p., co.1 n.2
Norme sostanziali che individuano i reati contestati nell'atto di impugnazione; la loro menzione serve a identificare il titolo di reato per il quale e' stata verificata la causa estintiva
Massime di principio
- Se, alla data dell'ultima decisione impugnata, e' intervenuta una causa estintiva del reato (es. prescrizione), la Corte di Cassazione deve rilevarla d'ufficio e, se evidente dai soli atti, pronunciare la declaratoria di non punibilita'.
- In sede di legittimita' l'accertamento dell'esistenza della causa estintiva e' limitato alle risultanze documentali e motivazionali presenti nel provvedimento impugnato: non sono ammesse nuove prove o acquisizioni probatorie integrative.
- La declaratoria di non punibilita' ai sensi dell'art. 129, co. 2, c.p.p. richiede che la prova dell'estinzione sia "evidente" dagli atti; se non e' evidente la Corte deve rinviare o astenersi dall'immediata declaratoria.
- Questioni processuali anteriori (es. nullita' di notifica) possono essere disattese o meno in funzione dell'avvenuta estinzione del reato: la causa estintiva puo' rendere irrilevanti vizi che altrimenti inciderebbero sulla validita' del procedimento.
- Quando si propose ricorso per cassazione e sopravviene una causa estintiva, il principio di immediatezza impone che prevalga la declaratoria della non punibilita' a condizione che la relativa prova risulti dalla documentazione gia' in atti.
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