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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11553/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) censura di errata applicazione degli artt. 192 e 533 c.p.p., 110, 625 c.p. e vizio di motivazione e travisamento della prova, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe equivocato la mera connivenza con la partecipazione ex art. 110 c.p. e che la valutazione sulla mancata consegna delle bollette e sul periodo di occupazione dell'immobile non corrisponde ai fatti contestati; (2) censura per omissione di motivazione e erronea applicazione della legge penale in relazione alle aggravanti previste dall'art. 625 n.2 e n.7 c.p., deducendo che tali aggravanti erano state specificamente impugnate in appello e la corte non le aveva invece esaminate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al secondo motivo, perché la corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sulle aggravanti effettivamente contestate in appello, ritenendo invece erroneamente che non fossero state impugnate. Pertanto la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla configurabilità delle aggravanti e ha rinviato per nuovo giudizio, sul solo punto, ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile: in particolare il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mira a una rivalutazione del merito e non censura profili di legittimità, oltre a essere aspecifico rispetto alla motivazione della corte territoriale.

Norme richiamate

  • art. 110 Codice Penale

    Riferito al concorso di persone nel reato; la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza di una partecipazione consapevole dell'imputata all'uso dell'energia elettrica privo di regolare contratto sulla base dell'occupazione protratta dell'abitazione, distinzione tra partecipazione e mera connivenza contestata in ricorso

  • art. 624 e art. 625 n.2 e n.7 Codice Penale

    Configura il reato di furto (e le aggravanti contestate): la Corte d'appello aveva confermato la condanna per furto aggravato; la Cassazione ha rilevato che la Corte territoriale non ha esaminato le specifiche censure mosse in appello in ordine alle aggravanti, omissione che ha comportato annullamento parziale e rinvio

  • art. 192 Codice di Procedura Penale

    Richiamato nel primo motivo come parametro di valutazione della motivazione: la Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito e non a un corretto sindacato di legittimità sulla motivazione

  • art. 533 Codice di Procedura Penale

    Riferito alle modalità di impugnazione e alle censure consentite in cassazione; la Corte ha ritenuto che il motivo reclamasse un riesame del fatto non consentito in sede di legittimità

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. L. n.176/2020)

    Norma organizzativa procedurale: il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti ai sensi della disposizione richiamata

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non ammette una rivalutazione del merito dei fatti: i motivi che chiedono il riesame probatorio o la ritrattazione delle valutazioni di fatto sono, di norma, inammissibili in sede di legittimità.
  • Se l'appellante formula specifiche censure riguardo alla configurabilità di aggravanti e la corte territoriale non si pronuncia su tali censure, l'omessa decisione costituisce vizio idoneo ad ottenere l'annullamento parziale e il rinvio per nuovo giudizio.
  • La distinzione tra mera connivenza e partecipazione (concorso) nel reato richiede che il giudice chiarisca i presupposti fattuali che giustificano la qualificazione: la motivazione deve esporre i fatti e i criteri logici che collegano tali fatti alla qualificazione giuridica.
  • Nei ricorsi per cassazione è importante formulare motivi che evidenzino violazioni di legge o vizii di motivazione e non limitarsi a contestazioni meramente decisionali o a richieste di valutazione probatoria alternativa.
  • In caso di annullamento parziale per omissione di decisione su punti specifici, il rinvio avviene normalmente ad altra sezione del giudice d'appello per assicurare il riesame imparziale del solo profilo rimesso.

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