Cassazione Penale, Sentenza n. 40832/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per traffico di stupefacenti (artt. 73 e 80 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). Ha presentato due motivi: 1) censura del riconoscimento dell'aggravante dell"ingente quantità ritenuta non per il dato oggettivo ma per la presunta consapevolezza del ricorrente del quantitativo trasportato; la difesa sostiene che l"imputato era mero trasportatore e che la sostanza era occultata in un doppiofondo motorizzato non agevolmente apribile, per cui non poteva conoscere l"effettiva quantità; 2) violazione dell"art. 63 c.p., perché, pur avendo i giudici riconosciuto l"equivalenza tra le attenuanti generiche e l"aggravante dell"ingente quantità, la pena sarebbe stata comunque determinata tenendo conto del quantitativo di droga.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui, ai fini del riconoscimento dell"aggravante dell"ingente quantità (art. 80, comma 2, DPR 309/1990), non è necessario accertare la colpevolezza dell"agente rispetto a quella circostanza secondo l"art. 59, comma secondo, c.p.; è sufficiente dimostrare che il soggetto l"abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa. Valutando gli elementi di fatto (veicolo nella disponibilità dell"imputato da settembre 2023 e doppiofondo motorizzato), la Corte d"appello ha ritenuto legittimo inferire la consapevolezza o, quanto meno, l"ignoranza colposa circa il quantitativo, motivazione ritenuta logica e priva di contraddizioni. Sul secondo motivo la Corte ha osservato che il riconoscimento di equivalenza tra le attenuanti generiche e l"aggravante non impedisce al giudice di valutare la gravità complessiva del fatto ai sensi dell"art. 133 c.p.; pertanto la determinazione della pena, che ha tenuto conto anche del quantitativo, è compatibile con il principio di equivalenza e con il corretto esercizio del potere motivazionale del giudice. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Decisione del 14 novembre 2025.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Norma sanzionatrice della detenzione e del traffico di sostanze stupefacenti. La Corte conferma la condanna per il reato previsto da tale disposizione sulla base degli elementi probatori.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 2
Prevede l"aggravante per l"ingente quantità di stupefacente. La Corte afferma che per il riconoscimento dell"aggravante non è indispensabile la prova dell"elemento soggettivo specifico riguardo alla quantità; è sufficiente dimostrare la consapevolezza ovvero l"ignoranza colposa.
Codice penale, art. 59, comma secondo
Applicato per affermare che non è necessario attribuire la colpevolezza al soggetto rispetto alla circostanza aggravante: l"ignoranza della circostanza può essere imputata per colpa, e pertanto non esclude l"aggravante quando ricorrano elementi che rendono verosimile la consapevolezza o l"ignoranza colposa.
Regola le attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che il riconoscimento di equivalenza tra attenuanti e aggravante non impedisce al giudice di considerare nel complesso la gravità del fatto ai fini della determinazione della pena.
Criteri per la determinazione della pena. La Corte ha richiamato questo articolo per giustificare la valutazione della gravità complessiva del fatto (compreso il quantitativo di droga) nella quantificazione della pena, anche quando esista equivalenza tra attenuanti e aggravante.
Giurisprudenza richiamata: Sez.4, n. 18049 del 14/04/2022, Rv.283209
Ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante dell"ingente quantità, è inecessario che sia accertata, ai sensi dell"art. 59, comma secondo, cod. pen., la colpevolezza dell"agente in relazione alla predetta circostanza; è sufficiente la prova che questi l"abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa.
Precedente che ancora è stato utilizzato per sostenere che la prova della conoscenza precisa della quantità non è richiesta; la Corte di merito può inferire consapevolezza o colposa ignoranza da elementi fattuali relativi alla condotta e alle modalità di occultamento/trasporto.
Massime di principio
- Per l"aggravante dell"ingente quantità (art. 80 DPR 309/1990) non è necessario provare un elemento soggettivo specifico relativo alla quantità: la conoscenza può essere desunta dai fatti o, in alternativa, l"ignoranza può essere imputata come colpa ai sensi dell"art. 59 c.p.
- Modalità di occultamento e controllo sul mezzo (es. doppiofondo motorizzato, disponibilità continuativa del veicolo) sono elementi fattuali rilevanti che possono far ritenere la consapevolezza del trasportatore o, almeno, la sua ignoranza colposa.
- La qualificazione di equivalenza tra attenuanti generiche e un"aggravante non impedisce al giudice di valutare la gravità complessiva del fatto ai fini della determinazione della pena: il giudice può considerare il quantitativo e gli altri elementi previsti dall"art. 133 c.p.
- In situazioni in cui l"imputato si dichiara "mero trasportatore", la difesa dovrebbe produrre elementi concreti che escludano il controllo effettivo sul mezzo o dimostrino l"impossibilità di conoscere la presenza/quantitativo della sostanza (es. chiavi e controllo esclusivo affidato ad altri, impossibilità pratica di accesso al doppiofondo, assenza di rapporti con gli organizzatori), altrimenti il giudice potrà ritenere provata la consapevolezza o l"ignoranza colposa.
- La contestazione in Cassazione di valutazioni probatorie e di merito richiede di dimostrare vizi logici o contraddittorietà nella motivazione: argomentazioni alternative basate su una diversa valutazione degli stessi fatti raramente ottengono accoglimento se la motivazione di merito è congrua e coerente.
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