Cassazione Civile, Ordinanza n. 22813/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Il condomino aveva chiesto di poter installare, su una parete perimetrale condominiale, una canna fumaria a servizio del proprio immobile, sostenendo che il diniego assembleare fosse illegittimo e, in origine, nullo perché immotivatamente preclusivo dell'uso del muro comune. I giudici di merito hanno ritenuto legittimo il diniego, valutando in concreto il progetto depositato in corso di causa e rilevando che la canna fumaria, per collocazione, dimensioni e caratteristiche, avrebbe alterato negativamente il decoro architettonico del fabbricato. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti, in sintesi: la pretesa mutatio libelli per avere i giudici deciso sulla base del progetto depositato con memoria istruttoria anziché sulla domanda originaria; la violazione degli artt. 189 c.p.c. e 111 Cost. per non avere considerato le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo; l'omesso esame del fatto che l'assemblea avrebbe consentito ad altro condomino l'uso dello stesso muro; l'omessa pronuncia su disparità di trattamento, arbitrarietà ed eccesso di potere; l'ultrapetizione per avere posto a fondamento della decisione il decoro architettonico; l'erronea qualificazione dell'intero giudizio come volto all'accertamento del diritto di installare la canna fumaria nelle specifiche caratteristiche progettuali indicate in memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi di ricorso. Ha escluso che vi fosse stata una mutatio libelli, osservando che i giudici di merito avevano deciso sulla medesima domanda di impugnazione della delibera e sulla legittimità del diniego di installazione della canna fumaria, limitandosi a valorizzare il progetto prodotto in giudizio per definire concretamente l'oggetto della domanda e per svolgere la consulenza tecnica. Ha inoltre rilevato la carenza di specificità delle censure relative alla delibera impugnata e al preteso trattamento discriminatorio, la preclusione al sindacato sul fatto storico in presenza di doppia conforme, e l'assenza di omessa pronuncia o ultrapetizione, poiché la valutazione sul decoro architettonico era intrinseca all'accertamento della legittimità del rifiuto dell'uso della cosa comune. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
l'uso della cosa comune da parte del singolo condomino va valutato in concreto, tenendo conto della specifica opera che si intende installare e verificando che non impedisca l'altrui pari uso, non pregiudichi la stabilità e non alteri il decoro architettonico; il diritto non è affermabile in astratto ma solo con riferimento al manufatto concretamente progettato.
non sussiste ultrapetizione né omessa pronuncia quando il giudice decide sulla legittimità della delibera impugnata e sui profili necessari a valutarne la validità, anche se ciò comporta l'esame del decoro architettonico quale presupposto della decisione.
le conclusioni finali e la delimitazione del thema decidendum vanno apprezzate nel contesto dell'intero processo; non è fondata la censura se il giudice ha esaminato la domanda originaria e non ha alterato causa petendi e petitum.
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno delle censure sul giusto processo e sulla motivazione, ma la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente deciso sulla domanda proposta e senza violare il contraddittorio.
art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
la memoria istruttoria è stata considerata solo come specificazione del progetto e non come introduzione di una nuova domanda.
in presenza di doppia conforme è preclusa la censura di omesso esame di un fatto storico, salvo specifiche deduzioni non ravvisate nel caso di specie.
il rifiuto assembleare all'uso della cosa comune può essere impugnato solo se si configura un interesse e un vizio rilevante della deliberazione; nel caso concreto la Corte ha escluso la fondatezza delle doglianze sull'illegittimità del diniego.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dichiarati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel condominio, l'installazione da parte del singolo di un manufatto su parte comune va scrutinata in concreto, con riferimento al progetto effettivamente dedotto in giudizio, e non in via astratta.
- La legittimità dell'uso della cosa comune ex art. 1102 c.c. presuppone che l'opera non impedisca il pari uso agli altri condomini, non comprometta stabilità e sicurezza e non alteri il decoro architettonico del fabbricato.
- Il decoro architettonico è un bene comune tutelato come qualità estetica unitaria dell'edificio; la sua lesione va valutata caso per caso, avendo riguardo alle caratteristiche complessive dello stabile e della porzione interessata.
- Non vi è mutatio libelli quando, a fronte della medesima domanda di impugnazione della delibera, la parte produca elaborati o memorie che servano soltanto a precisare il contenuto concreto dell'opera oggetto di autorizzazione.
- In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di un fatto storico è preclusa, salvo che il ricorrente deduca la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- La denuncia di omessa pronuncia o ultrapetizione richiede che la questione sia stata effettivamente introdotta e che il giudice abbia omesso di decidere su un capo autonomo; non basta che la motivazione tocchi un presupposto logico necessario della domanda principale.
- Le censure di disparità di trattamento o arbitrarietà della delibera devono essere sorrette da puntuale specificità, con trascrizione degli atti rilevanti e indicazione della tempestiva deduzione nei gradi di merito.
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