Sentenza n. 1097/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento quanto al ricorso n. 1552 del 2024: - del provvedimento di diniego al rilascio del condono edilizio prot. n. 22 del 12.09.2024, notificato al ricorrente in data 18.09.2024; - ove occorra e per quanto di ragione del preavviso di rigetto prot. n. 27768 del 15.01.2021 e del successivo preavviso di rigetto prot. n. 84230 del 04.02.2021; - nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale anche se non conosciuto; quanto al ricorso n. 1553 del 2024: - del provvedimento di diniego al rilascio del condono edilizio prot. n. 23 del 12.09.2024, notificato al ricorrente in data 18.09.2024; - ove occorra e per quanto di ragione del preavviso di rigetto prot. n. 27650 del 15.01.2021 e del successivo preavviso di rigetto prot. n. 84230 del 04.02.2021; - nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale anche se non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Dinieghi del condono edilizio relativi a due unità immobiliari, motivati dalla realizzazione di un ampliamento in pendenza della procedura di condono
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato i dinieghi comunali del condono edilizio, nonché i relativi preavvisi di rigetto, deducendo violazione degli artt. 3 e 10-bis della l. n. 241/1990, violazione dell’art. 35 della l. n. 47/1985, violazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001, carenza di istruttoria, difetto assoluto di motivazione, manifesta irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Il Comune aveva ritenuto ostativa la realizzazione, successivamente alla presentazione delle domande di condono, di un ampliamento retrostante al fabbricato, rilevato mediante aerofotogrammetria. I ricorrenti hanno sostenuto che la mera realizzazione di opere ulteriori non consentisse automaticamente il diniego del condono: l’Amministrazione avrebbe dovuto verificare se tali opere avessero trasformato radicalmente il manufatto, rendendolo un organismo edilizio nuovo e diverso e impedendo la valutazione della sanabilità delle opere originarie, oppure se fossero autonome e quindi suscettibili di autonoma sanzione e rimozione, con successiva definizione delle istanze di condono.
La decisione
Il TAR ha riunito d’ufficio i due ricorsi ai sensi dell’art. 70 c.p.a., ravvisando la connessione oggettiva derivante dall’identità del fabbricato e dall’omogeneità dei dinieghi. Nel merito li ha accolti. L’art. 35 della l. n. 47/1985 consente, ricorrendone le condizioni e con le prescritte cautele, il completamento delle opere oggetto della domanda di sanatoria; al di fuori di tale ipotesi, gli interventi ulteriori realizzati su manufatti abusivi mantengono la propria illiceità e possono essere considerati autonomamente abusivi. Tuttavia, la loro realizzazione non giustifica di per sé il diniego del condono. Il diniego è legittimo soltanto quando le opere ulteriori abbiano inciso radicalmente sullo stato dei luoghi, rendendo impossibile individuare e valutare la consistenza e la sanabilità delle opere abusive originarie. Nel caso concreto, i provvedimenti si limitavano a rilevare la presenza dell’ampliamento e la sua successiva realizzazione rispetto all’istanza, senza spiegare se e perché tale intervento avesse determinato la trasformazione del fabbricato in un organismo edilizio nuovo e diverso, tale da impedire la valutazione della domanda di condono. È stata quindi ravvisata l’insufficienza della motivazione, anche in relazione alle risultanze dell’istruttoria. I dinieghi sono stati annullati, con salvezza del potere dell’Amministrazione di adottare nuovi provvedimenti nel rispetto del vincolo conformativo derivante dalla sentenza. Le spese sono state compensate per la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione.
Norme richiamate
art. 35 l. n. 47/1985
Decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell’oblazione, il presentatore dell’istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità le opere… non comprese tra quelle (non suscettibili di sanatoria).
La norma disciplina condizioni e cautele per il completamento delle opere oggetto di domanda di condono. Al di fuori di tale procedura, gli interventi ulteriori su manufatti abusivi restano illeciti e possono essere valutati autonomamente ai fini sanzionatori.
art. 1 l.r. Sicilia n. 37/1985
La disposizione recepisce nella Regione Siciliana l’art. 35 della l. n. 47/1985.
art. 3 l. n. 241/1990
Ogni provvedimento amministrativo (...) deve essere motivato indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
Il diniego di condono deve esplicitare, sulla base dell’istruttoria, perché le opere successive abbiano trasformato radicalmente il manufatto originario e reso impossibile la valutazione della sua sanabilità; il mero richiamo alla presenza di opere ulteriori è insufficiente.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La disposizione è stata dedotta con riferimento ai preavvisi di rigetto, ma la decisione si è concentrata sull’insufficienza della motivazione dei provvedimenti definitivi.
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione d’ufficio di ricorsi connessi; il TAR lo ha applicato in ragione dell’identità del fabbricato e dell’omogeneità dei dinieghi impugnati.
Massime di principio
- La realizzazione di opere ulteriori su un manufatto abusivo oggetto di una domanda di condono pendente non legittima, di per sé, il diniego della domanda di sanatoria.
- Quando, durante la pendenza della procedura di condono, siano realizzate opere ulteriori, l’Amministrazione deve accertare e motivare se tali opere abbiano inciso radicalmente sullo stato dei luoghi, trasformando il manufatto in un organismo edilizio nuovo e diverso e rendendo impossibile valutare la consistenza e la sanabilità delle opere originarie.
- Se le opere ulteriori sono autonome rispetto al manufatto oggetto di condono, esse possono essere considerate abusivamente realizzate e sanzionate separatamente, senza che la loro sola presenza imponga il rigetto della domanda di condono relativa alle opere originarie.
- Il diniego di condono fondato sulla realizzazione di opere successive è illegittimo per difetto di motivazione quando si limiti a constatare la discrasia tra lo stato rappresentato nell’istanza e quello successivo, senza spiegare l’effettiva radicale trasformazione dell’organismo edilizio e l’impossibilità di esaminare la sanabilità dell’abuso originario.
- L’annullamento del diniego di condono per insufficienza motivazionale non comporta il riconoscimento della sanabilità dell’abuso, ma impone all’Amministrazione una nuova determinazione conforme ai criteri conformativi stabiliti dal giudice.
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