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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7253/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha confermato la custodia in carcere per reati di traffico di stupefacenti e associazione finalizzata al narcotraffico. Le censure principali sono: (1) violazione delle norme sulla gravità indiziaria (art. 273 c.p.p. e connesse) e vizio di motivazione, sostenendo che non sussistono elementi concreti per qualificare i due come "organizzatori" dell'associazione, ma al più conniventi o favoritori personali; (2) mancata prova del pericolo di reiterazione (art. 274 lett. c) c.p.p.), con rilievo dell'estemporaneità degli episodi contestati e del breve arco temporale coinvolto; (3) vizio di motivazione circa l'adeguatezza della misura e mancata valutazione degli arresti domiciliari con controllo elettronico ai sensi dell'art. 275, comma 3-bis c.p.p., soprattutto in presenza di un intervallo temporale tra fatti e misura che, a loro avviso, richiederebbe argomentazioni specifiche sull'attualità delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, confermando che il Tribunale di Potenza aveva adeguatamente motivato la sussistenza della gravità indiziaria in relazione ai reati contestati e il ruolo di "organizzatori" attribuito a entrambi, indicando elementi concreti (cooperazione nel recupero crediti, impartizione di ordini, gestione contabile del gruppo, assistenza economica ai sodali arrestati) riconducibili a contributi funzionali e operativi all'associazione. Quanto al pericolo di reiterazione, la Corte ha richiamato la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, per i reati di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990 e ha condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui le esigenze cautelari risultavano attuali e concrete e la custodia in carcere era adeguata (non idonei gli arresti domiciliari o il controllo elettronico a garantire l'isolamento dall'ambiente criminale). Perciò il rigetto dell'istanza di riesame è stato confermato; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definisce il requisito della gravità indiziaria ai fini dell'adozione delle misure cautelari. La Corte ricorda che, in sede cautelare, è sufficiente il requisito della gravità degli indizi intesa come apprezzamento prognostico della responsabilità, non equiparabile al giudizio di merito.

  • art. 274 cod. proc. pen. lett. c

    Norma sulle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente dimostrato l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, richiamando elementi fattuali specifici e la rilevanza dei ruoli svolti dagli indagati.

  • art. 275 cod. proc. pen. (comma 3 e comma 3-bis)

    Per i reati elencati (tra cui quelli previsti dall'art. 74 DPR 309/1990) opera una presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura; gravano sull'indagato gli oneri di allegazione per superare la presunzione. Il giudice deve comunque motivare la scelta della misura e, se l'indagato prospetta elementi contrari, valutare e confutare tali elementi; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adempiuto a tale obbligo e abbia motivato l'inidoneità degli arresti domiciliari/controllo elettronico.

  • art. 73 e art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Art. 73: delitti in materia di stupefacenti; Art. 74: associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l'associazione finalizzata richiede un accordo per una struttura permanente e che la prova può emergere da facta concludentia (contatti continui, divisione dei compiti, basi logistiche, ecc.). Inoltre non è richiesta un'investitura formale e la partecipazione può emergere anche da interventi non numerosi ma funzionali all'organizzazione.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata per distinguere il diverso livello di valutazione della prova in sede cautelare rispetto al giudizio di merito: l'art. 273 c.p.p. rimanda a taluni commi dell'art. 192 ma non al comma che impone precisione e concordanza degli indizi, confermando che il vaglio cautelare è prognostico e meno stringente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la sanzione pecuniaria in caso di rigetto per inammissibilità dei ricorsi per Cassazione riguardanti misure cautelari; la Corte ha disposto l'applicazione della sanzione e delle spese processuali.

Massime di principio

  • In sede cautelare il giudizio sulla gravità indiziaria è prognostico: non serve dimostrare la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, ma fornire indizi consistenti che rendano probabile la responsabilità futura.
  • Per i reati elencati all'art. 275 comma 3 (es. associazione finalizzata al narcotraffico) opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari; l'indagato deve fornire elementi idonei a superarla perché il giudice cambi la valutazione cautelare.
  • La qualificazione di "organizzatore" non richiede un atto formale di investitura; è sufficiente dimostrare un contributo stabile, funzionale e operativo alla struttura criminale (es. gestione contabile, istruzioni ad altri, recupero crediti per traffico di stupefacenti).
  • La brevità del periodo di osservazione delle condotte non esclude la partecipazione associativa se dagli elementi emerge un sistema collaudato al quale l'indagato ha fatto riferimento.
  • La mera connivenza o un comportamento passivo non punibile sono distinti dalla partecipazione attiva: se la condotta dell'indagato apporta un contributo causale alla prosecuzione dell'attività illecita, può integrare la partecipazione associativa e non solo il favoreggiamento personale.
  • I ricorsi in Cassazione contro provvedimenti cautelari sono ammissibili solo per violazione di norme specifiche o per manifesta illogicità della motivazione; censure che chiedono una rivalutazione dei fatti sono, di norma, inammissibili.

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