Cassazione Civile, Ordinanza n. 28495/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ha impugnato in cassazione la sentenza della giustizia tributaria regionale che aveva deciso su un avviso di accertamento IMU. Il ricorso per cassazione era fondato su due motivi, ma prima della decisione le parti hanno raggiunto un accordo transattivo e la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c., con compensazione delle spese, rinuncia accettata dall'ente resistente. La questione decisa dalla Corte non ha riguardato il merito dell'accertamento IMU, bensì gli effetti processuali della rinuncia e dell'accordo intervenuti in corso di giudizio, nonché l'eventuale applicazione del contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha preso atto della transazione e della rinuncia al ricorso da parte della società, accettata dal Comune, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite in conformità all'accordo tra le parti. La Corte ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, osservando che tale previsione, di natura eccezionale e sanzionatoria, non si applica alle ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia, ma solo ai casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
consente la rinuncia al ricorso in cassazione; nel caso concreto la rinuncia della ricorrente, accettata dalla controparte, ha determinato l'estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non si applica quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia; la norma, di stretta interpretazione, opera solo nei casi tipizzati di mancato accoglimento dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio senza pronuncia sul merito.
- In presenza di accordo transattivo tra le parti e di rinuncia rituale al giudizio, la Corte deve dichiarare l'estinzione e può regolare le spese secondo l'accordo intervenuto.
- L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si estende in via analogica ai casi di estinzione del processo per rinuncia, perché la norma ha carattere eccezionale e sanzionatorio ed è di stretta interpretazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28374/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_civile · 27 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28376/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_civile · 27 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28377/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_civile · 27 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28378/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_civile · 27 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28379/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_civile · 27 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28382/2025 del 27/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →