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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17039/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 28/05/2024. La fattispecie concreta, per quanto emerge dal testo, riguarda una contestazione di riciclaggio ex art. 648-bis c.p., rispetto alla quale i giudici di merito avevano ritenuto provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità penale degli imputati. Con l'unico motivo di ricorso entrambi hanno dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio motivazionale in relazione all'art. 648-bis c.p., ma la censura è stata ritenuta meramente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese in appello, senza una specifica analisi critica delle argomentazioni della sentenza impugnata. In via ulteriore, è stata sollevata eccezione di prescrizione, fondata però su una diversa ricostruzione della data di consumazione del reato, ritenuta non esaminabile in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che il motivo unico era non deducibile perché sostanzialmente reiterativo di questioni già vagliate e respinte dai giudici di merito con argomentazioni giuridiche corrette, e che la doglianza sulla prescrizione presupponeva una diversa data di consumazione del reato, questione non esaminabile in questa sede. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648-bis c.p.

    La censura difensiva riguardava la ritenuta configurabilità del delitto di riciclaggio; la Corte ha ritenuto infondata o comunque non deducibile in cassazione la doglianza che riproduceva questioni già decise nel merito.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma incriminatrice oggetto della contestazione e del motivo di ricorso; la Corte ha richiamato la valutazione di merito sulla prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già devolute e disattese nei gradi di merito, senza una specifica critica alle rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • L'eccezione di prescrizione che presupponga una diversa ricostruzione della data di consumazione del reato non può essere esaminata in cassazione se richiede un nuovo apprezzamento del fatto non consentito in tale sede.
  • Quando la sentenza di merito abbia motivato in modo coerente e sufficiente sulla prova della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, la mera riproposizione di doglianze generiche o assertive non consente l'accoglimento del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiciclaggio
RamiProcesso penaleDelitti economici
IstitutiPrescrizione del reatoOnere della prova

Testo integrale

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