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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25234/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la loro condanna per condotte minacciose e offensive nei confronti di un pubblico ufficiale, ritenute idonee a ostacolare l'atto di ufficio. Nei ricorsi si deduceva, in sintesi, l'insussistenza dell'idoneità delle minacce a impedire o condizionare l'atto d'ufficio; si contestava inoltre la configurabilità del reato di oltraggio di cui all'art. 341-bis c.p., sostenendo la necessità che le espressioni offensive fossero udite dai presenti; infine, si censuravano il trattamento sanzionatorio e il giudizio di recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze generiche, reiterative di motivi già esaminati in appello, e comunque dirette a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato in modo adeguato e coerente sia sulla sussistenza del comportamento minaccioso sia sulla sua idoneità a ostacolare l'atto di ufficio; ha giudicato manifestamente infondata la censura relativa all'oltraggio, affermando che per integrare il reato non è necessario che le espressioni offensive siano udite dai presenti; ha infine ritenuto manifestamente infondati anche i motivi sul trattamento sanzionatorio e sulla recidiva, perché anch'essi tendenti a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in cassazione. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 341-bis c.p.

    Per la configurabilità dell'oltraggio non è richiesto che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale siano udite dai presenti.

  • art. 616 c.p.p.

    Dalla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e del compendio probatorio.
  • La motivazione della sentenza di appello è insindacabile in cassazione quando sia congrua, completa e priva di vizi logici, specie se fondata su massime di esperienza ragionevoli e coerente con la decisione di primo grado.
  • Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale non richiede, per la sua integrazione, che le espressioni offensive siano percepite dai presenti.
  • Le doglianze meramente generiche o riproduttive di motivi già disattesi nei precedenti gradi di giudizio sono inammissibili in cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se del caso, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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