Sentenza n. 754/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 187/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Basilicata n. 187/2025, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la nota comunicativa dell'ammissione parziale al finanziamento e irricevibili i motivi aggiunti contro la deliberazione di ammissione
Esito
Favorevole al resistente (ente gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Proma s.p.a. ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. e degli artt. 29 e 41 c.p.a. Il TAR aveva ritenuto priva di autonoma lesività la nota del 30 aprile 2024, che comunicava l'ammissione della domanda di finanziamento, e aveva dichiarato tardivi i motivi aggiunti proposti contro la deliberazione dell'amministratore unico n. 197 del 24 aprile 2024. L'appellante sosteneva che l'effettivo atto lesivo fosse costituito dalla nota e dal piano di investimento allegato, poiché tali atti avrebbero esplicitato per la prima volta l'accoglimento solo parziale della domanda e le ragioni della decurtazione, mentre la deliberazione n. 197 non era stata allegata né riprodotta nella nota. Secondo l'appellante, il piano sarebbe stato formato insieme alla nota e quest'ultima avrebbe costituito l'unico atto da cui risultava l'importo effettivamente finanziato. Sono stati inoltre riproposti i motivi di merito non esaminati dal TAR.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la decisione di primo grado. Ha rilevato che la nota del 30 aprile 2024 richiamava espressamente la deliberazione n. 197 del 24 aprile 2024, comunicava che l'ammissione della domanda era stata deliberata con tale atto, allegava il quadro economico/piano di investimento e chiedeva la documentazione necessaria per il successivo provvedimento di concessione. Dal piano allegato risultava chiaramente che l'investimento era stato finanziato soltanto per 180.000 euro e che la spesa non ammessa era esclusa ai sensi dell'art. 5, punto 1, dell'avviso. La nota aveva quindi natura meramente comunicativa ed endoprocedimentale, senza autonoma efficacia lesiva; il provvedimento lesivo era la deliberazione n. 197, della cui esistenza, contenuto dispositivo e portata pregiudizievole la società aveva acquisito conoscenza mediante la nota del 30 aprile 2024. Poiché la deliberazione non era stata impugnata entro il termine decadenziale di sessanta giorni decorrente da tale conoscenza, il ricorso introduttivo, rivolto esclusivamente contro la nota, era inammissibile per carenza di interesse e i motivi aggiunti contro la deliberazione erano irricevibili per tardività. La reiezione dell'unico motivo d'appello ha reso superfluo l'esame dei motivi di merito riproposti. Le spese del grado sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
L'interesse a ricorrere richiede che l'atto impugnato abbia un'effettiva e autonoma portata lesiva; non sussiste rispetto a un atto meramente comunicativo o endoprocedimentale privo di autonoma efficacia lesiva.
L'azione di annullamento deve essere proposta entro il termine decadenziale previsto dalla legge; la tardiva impugnazione del provvedimento lesivo non può essere recuperata mediante motivi aggiunti.
Il termine per impugnare decorre dalla conoscenza del provvedimento, quando il ricorrente abbia cognizione della sua esistenza, del contenuto dispositivo e della lesività rispetto ai propri interessi.
art. 5, punto 1, dell'avviso pubblico “interventi di risparmio energetico delle imprese”
spesa non ammessa ai sensi dell’art. 5 punto 1) dell’avviso
La disposizione dell'avviso è stata richiamata nel piano di investimento quale motivazione dell'esclusione di parte della spesa dal finanziamento.
Massime di principio
- Il termine per impugnare un provvedimento amministrativo decorre quando il destinatario abbia conoscenza della sua esistenza, del contenuto dispositivo e della sua concreta portata lesiva, anche se l'atto non è materialmente allegato alla comunicazione che ne rende nota l'adozione.
- Un atto che si limita a comunicare l'adozione di un precedente provvedimento e a svolgere adempimenti conseguenti, senza esprimere una propria autonoma volontà decisoria, è privo di autonoma efficacia lesiva e non costituisce il provvedimento da impugnare in via principale.
- La conoscenza della lesività del provvedimento non richiede la conoscenza integrale di tutti i suoi possibili vizi o della motivazione in ogni dettaglio; la successiva conoscenza di ulteriori vizi può giustificare motivi aggiunti, ma non consente di differire il termine per l'impugnazione dell'atto già conosciuto.
- Quando una comunicazione indica con chiarezza il provvedimento decisorio, ne rende noto il contenuto sfavorevole mediante un allegato e consente al destinatario di percepirne la lesività, la mancata impugnazione tempestiva del provvedimento comporta l'inammissibilità del ricorso contro il solo atto comunicativo e l'irricevibilità dei successivi motivi aggiunti tardivi.
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