Cassazione Civile, Ordinanza n. 07818/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La banca ha proposto opposizione allo stato passivo, chiedendo l'ammissione per due crediti derivanti da rapporti di conto corrente intrattenuti con la società poi fallita. Il giudice delegato aveva respinto l'insinuazione per mancata produzione integrale degli estratti conto; il Tribunale ha confermato il rigetto, ritenendo indispensabile, per i crediti da conto corrente bancario, la produzione degli estratti conto integrali e reputando non equipollente altra documentazione (pur richiamando i temi della data certa ex art. 2704 c.c. e della prova tra imprenditori ex art. 2710 c.c.). La banca ha ricorso per cassazione denunciando violazione delle regole sull'onere della prova e sulla valutazione della prova, nonché nullità/omessa motivazione e omesso esame di fatti decisivi. Sostiene di aver prodotto i contratti di conto corrente, saldaconto, estratti conto disponibili dal 2013 alla chiusura, documentazione di rigenerazione degli estratti mancanti, ulteriori contabili e una dichiarazione del correntista munita di data certa di riconoscimento del credito; deduceva inoltre di aver chiesto Ctu contabile e prova testimoniale per ricostruire il rapporto e che, in ogni caso, il saldo iniziale avrebbe potuto essere rideterminato anche partendo da zero per il periodo non documentato. La censura centrale è che il Tribunale ha rigettato la domanda in modo apodittico, senza esaminare la documentazione prodotta e senza verificare se, tramite altri mezzi di prova e Ctu, il credito fosse ricostruibile secondo i principi in materia di conto corrente bancario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il decreto impugnato fosse contrastante con la giurisprudenza di legittimità in tema di rapporti bancari di conto corrente e onere probatorio: la mancata produzione integrale degli estratti conto non comporta automaticamente il rigetto, poiché il giudice di merito può ricostruire il saldo anche attraverso altri mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete, comprese documentazione contabile rigenerata, ammissioni della controparte e Ctu, purché tali elementi consentano di giustificare il saldo iniziale del periodo documentato o almeno di escludere un credito del correntista nel periodo mancante. Nel caso concreto, il Tribunale aveva escluso in via assoluta l'idoneità di altra documentazione e non aveva svolto i necessari accertamenti sulla prova offerta dalla banca. Perciò la Cassazione ha cassato il decreto con rinvio al Tribunale di Pavia in diversa composizione, affinché riesamini la domanda di ammissione al passivo applicando correttamente i principi probatori indicati.
Norme richiamate
Richiamato come base normativa dell'opposizione allo stato passivo.
Richiamato come base normativa dell'opposizione allo stato passivo.
Richiamato dal Tribunale per il quadro dell'accertamento del credito nel fallimento.
La data certa delle scritture private è requisito di opponibilità al fallimento; il curatore è terzo rispetto agli atti del fallito e l'eccezione di difetto di data certa è rilevabile anche d'ufficio come eccezione in senso lato.
Il Tribunale ha ritenuto non applicabile la norma al curatore fallimentare salvo successione nella posizione del fallito; la Cassazione richiama il tema senza fondare la decisione su tale punto.
Rilevante per la ripartizione dell'onere probatorio sul credito da conto corrente in sede di insinuazione al passivo.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla valutazione della prova da parte del giudice di merito.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla valutazione della prova da parte del giudice di merito.
Richiamato nel motivo di ricorso per il vizio di motivazione apparente o omessa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato dalla ricorrente per denunciare violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato dalla ricorrente per denunciare nullità della decisione per motivazione apparente/omessa.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Usato dalla ricorrente per denunciare omesso esame di fatti decisivi.
Massime di principio
- In tema di credito bancario da conto corrente insinuato al passivo fallimentare, la mancata produzione integrale degli estratti conto non impone automaticamente il rigetto della domanda: il giudice deve verificare se il credito possa essere ricostruito mediante altri elementi probatori idonei, certi e completi.
- Quando la banca agisce per l'ammissione al passivo e il primo estratto prodotto reca un saldo iniziale a debito del cliente, la domanda può essere accolta se la banca prova il saldo iniziale con documentazione ulteriore o con elementi che escludano, nel periodo mancante, un credito del correntista di ammontare indeterminato; in difetto, la domanda va respinta per mancato assolvimento dell'onere della prova.
- La ricostruzione del dare-avere nei rapporti di conto corrente può avvenire anche tramite documentazione diversa dagli estratti conto integrali e, se necessario, mediante consulenza tecnica d'ufficio, purché i documenti prodotti consentano una ricostruzione affidabile del saldo iniziale del periodo rendicontato.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore fallimentare è terzo rispetto agli atti del fallito ai fini dell'opponibilità della data delle scritture private; tuttavia, il giudice non può arrestarsi a una verifica meramente formale della data certa se la parte ha offerto elementi probatori ulteriori rilevanti per la dimostrazione del credito.
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