Cassazione Penale, Sentenza n. 8988/2022 del 16/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) che aveva inflitto a Pirau la pena di 10 mesi e 20 giorni per il reato di cui all'art. 497-bis c.p., sostenendo che la pena fosse illegale perché inferiore al minimo previsto per l'ipotesi più grave di cui al secondo comma dell'art. 497-bis (concorso nella contraffazione). Il PG ha dedotto che l'apposizione della fotografia dell'imputato sul documento contraffatto dimostrerebbe il suo concorso nella falsificazione, configurando così la fattispecie aggravata e rendendo la pena applicata insufficiente
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sulla qualificazione giuridica di una sentenza di patteggiamento è molto limitato: è ammissibile solo quando la diversa qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e della succinta motivazione. Pur riconoscendo l'orientamento giurisprudenziale che talvolta collega la presenza della fotografia dell'imputato sul documento alla partecipazione alla contraffazione, la Corte ha escluso l'esistenza di una presunzione assoluta. Nel caso concreto non era possibile rilevare, con evidente immediatezza, un'erronea qualificazione del fatto tale da rendere ammissibile il ricorso avverso il patteggiamento; pertanto il ricorso del Procuratore Generale è stato respinto
Norme richiamate
La norma distingue tra detenzione di documento falso (1° comma) e le condotte di fabbricazione/forma o detenzione se si è concorsi nella contraffazione (2° comma). La Corte richiama la giurisprudenza che talvolta considera la presenza della fotografia dell'interessato sul documento come elemento probatorio del concorso nella contraffazione, ma sottolinea che tale deduzione non è automatica e richiede valutazione fattuale.
applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)
Regola il procedimento di decisione concordata. La sentenza di patteggiamento contiene una succinta motivazione e la qualificazione giuridica concordata; il sindacato di legittimità è limitato e non può essere esteso se la diversa qualificazione non risulta evidente dal capo di imputazione e dalla motivazione.
Limita i motivi di ricorso in Cassazione avverso sentenze di patteggiamento: l'erronea qualificazione del fatto è sindacabile solo se palesemente eccentrica rispetto all'imputazione; la Corte ribadisce tale presupposto per l'ammissione del ricorso.
Legge 23 giugno 2017, n. 103 (art. 1, comma 50)
Ha introdotto il comma 2-bis nell'art. 448 c.p.p., restrigendo il sindacato in Cassazione sulle sentenze di applicazione della pena su richiesta.
Massime di principio
- Il sindacato in Cassazione contro un patteggiamento è molto limitato: si può contestare la qualificazione del fatto solo quando l'errore è immediatamente e palesemente evidente rispetto al capo di imputazione e alla succinta motivazione.
- La mera presenza della fotografia dell'imputato su un documento contraffatto può costituire elemento indiziario del suo concorso nella contraffazione, ma non crea una presunzione assoluta di responsabilità: occorre valutare il contesto e le altre evidenze.
- Se l'imputato concorda una pena in sede di patteggiamento sulla base di una certa contestazione, è difficile per il PG ottenere l'annullamento in Cassazione salvo che la qualificazione giuridica adottata risulti manifestamente incompatibile con l'imputazione scritta nella sentenza.
- Per sostenere il concorso nella contraffazione è preferibile raccogliere e documentare elementi concreti sulla partecipazione alla fabbricazione del documento (es. prove di produzione, contatti con il contraffattore, modalità di ottenimento) e non basarsi solo sull'elemento fotografico.
- Per la difesa, evidenziare la mancanza di elementi che colleghino l'imputato alla fabbricazione (es. assenza di strumenti, contatti o profili di partecipazione) può impedire l'inquadramento nella fattispecie aggravata del 2° comma dell'art. 497-bis.
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