Cassazione Penale, Sentenza n. 35827/2026 del 12/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Magistrato di sorveglianza di Salerno aveva concesso il 5 novembre 2025 al condannato 135 giorni di liberazione anticipata per il periodo dal 14 dicembre 2023 al 14 giugno 2025, revocandoli il 13 novembre 2025 sulla base della relazione dell’UEPE, secondo cui il condannato, già tossicodipendente e autorizzato a recarsi al Ser.D durante la detenzione domiciliare, continuava a risultare positivo ai cannabinoidi. Il Tribunale di sorveglianza di Salerno aveva rigettato il reclamo. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 54, comma 3, ord. pen., sostenendo che la liberazione anticipata potesse essere revocata soltanto in presenza di una successiva condanna irrevocabile per delitto non colposo, non intervenuta nel caso concreto. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione, perché la decisione si sarebbe basata sul solo consumo di cannabinoidi senza valutarne gravità e concreta incidenza sul percorso rieducativo; ha inoltre evidenziato di avere partecipato regolarmente agli incontri e di essersi sottoposto spontaneamente ai controlli.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, disponendo l’oscuramento dei dati identificativi in ragione dei riferimenti alle condizioni di salute. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la revoca non richiede necessariamente una condanna irrevocabile per delitto non colposo, potendo fondarsi sulla rivalutazione dei presupposti del beneficio alla luce di una situazione di fatto successivamente emersa. Il consumo di sostanze, anche se non costituisce reato, può essere considerato quando sia pertinente al trattamento e manifesti mancata adesione all’opera rieducativa. Il secondo motivo è stato disatteso: il Tribunale aveva motivato, senza vizi logici o giuridici, che l’uso costante di cannabinoidi, proseguito nonostante l’accesso autorizzato al Ser.D e il dichiarato intento terapeutico, era incompatibile con un’effettiva adesione al percorso di recupero; la regolare presenza agli incontri non superava tale valutazione.
Norme richiamate
art. 54, comma 3, l. 26 luglio 1975, n. 354
Anche nel procedimento di sorveglianza trova applicazione il principio generale (di cui sono espressione gli istituti della revisione e della revoca delle misure cautelari) della revocabilità dei provvedimenti giurisdizionali quando risulti, successivamente alla loro adozione, che la situazione fenomenica che li aveva giustificati era in realtà diversa.
Il beneficio può essere revocato quando fatti successivamente emersi dimostrino che la situazione concreta che ne aveva giustificato la concessione era diversa, senza che sia sempre necessaria la condanna irrevocabile per un delitto non colposo prevista dalla disposizione, come modificata dalla sentenza costituzionale.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Al rigetto del ricorso per cassazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi.
Massime di principio
- La liberazione anticipata può essere revocata anche in assenza di una condanna irrevocabile per delitto non colposo, quando fatti successivi consentano di rivalutare i presupposti del beneficio e rivelino una condotta incompatibile con il suo mantenimento.
- La valutazione della partecipazione all’opera di rieducazione non coincide con la mera buona condotta o con la presenza agli incontri: richiede un’adesione effettiva e attiva alle regole e agli interventi del trattamento.
- Nel procedimento di sorveglianza possono rilevare condotte non costituenti reato, se pertinenti al trattamento rieducativo e indicative della mancata adesione al percorso di risocializzazione.
- La valutazione del comportamento per periodi semestrali non impedisce che una trasgressione incida anche su periodi antecedenti o successivi, quando essa manifesti mancata adesione all’opera rieducativa e rifiuto della risocializzazione.
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