Cassazione Civile, Ordinanza n. 24912/2022 del 18/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativo all’anno d’imposta 2007, con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione ricavi ritenuti non contabilizzati e non dichiarati. In primo grado il ricorso della società contribuente e del soggetto indicato in atti era stato accolto, con annullamento dell’atto impositivo, perché il processo verbale di constatazione era stato sottoscritto da un soggetto diverso dal legale rappresentante della società e perché sarebbe stato violato il termine dilatorio di 60 giorni di cui all’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000. La CTR aveva confermato la decisione, ritenendo invalido il PVC e quindi nullo l’avviso, oltre a ravvisare la lesione del contraddittorio endoprocedimentale. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, sostenendo che la CTR avesse escluso la rilevanza degli elementi raccolti in verifica solo per la sottoscrizione del PVC da parte di un ex amministratore, senza prova di concreto pregiudizio e considerando che il PVC era poi stato notificato al liquidatore; 2) ulteriore violazione della stessa norma, assumendo che il contribuente non avesse allegato un pregiudizio concreto derivante dalla mancata attivazione del contraddittorio e che, comunque, tra PVC e avviso fossero già trascorsi più di 60 giorni; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che l’avviso non sarebbe stato emesso prima della scadenza del termine; 4) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla questione del rispetto del termine dilatorio. La Corte ha ritenuto inammissibile solo la parte del primo motivo che sosteneva, in contrasto con l’accertamento di merito, che l’ex amministratore avesse validamente rappresentato la società e che si potessero invocare buona fede e affidamento; per il resto ha considerato infondati i motivi, osservando che la verifica si era svolta in assenza del legale rappresentante pro tempore, che il PVC non era stato sottoscritto dal liquidatore e non gli era stato notificato immediatamente, sicché il termine dilatorio non era mai iniziato a decorrere e la successiva allegazione del PVC all’avviso non sanava la violazione. Ha inoltre affermato che, in mancanza di specifiche ragioni di urgenza, l’avviso emesso ante tempus è illegittimo per sé, senza necessità di una prova di resistenza, a tutela del contraddittorio procedimentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha ritenuto inammissibile una specifica parte del primo motivo perché in contrasto con gli accertamenti fattuali della CTR e con il contenuto del PVC, ma ha soprattutto confermato che la violazione dell’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 comporta la nullità dell’avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine dilatorio, quando il PVC non sia stato rilasciato al legale rappresentante della contribuente. La successiva notifica dell’avviso con allegazione del PVC non sana il vizio, e la nullità opera senza necessità di dimostrare quali difese il contribuente avrebbe potuto sviluppare. Non è stata disposta pronuncia sulle spese di legittimità per mancata costituzione degli intimati.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
Il termine dilatorio decorre dal rilascio del PVC al legale rappresentante e la sua violazione, in assenza di urgenza, rende illegittimo l’avviso di accertamento emesso ante tempus, a tutela del contraddittorio procedimentale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro utilizzato per denunciare la violazione di legge relativa all’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per la dedotta nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro invocato per l’omesso esame di un fatto decisivo relativo al rispetto del termine dilatorio.
Richiamato per sostenere l’omessa pronuncia del giudice di appello su una specifica questione devoluta.
art. 5-bis del d.lgs. n. 218 del 1997
Richiamato solo per escludere che i benefici conseguibili nel contraddittorio possano elidere la rilevanza della violazione del termine dilatorio.
Massime di principio
- Quando la verifica fiscale si conclude con un PVC non rilasciato al legale rappresentante della società, il termine di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente non inizia a decorrere in modo utile per l’emanazione dell’avviso di accertamento.
- La successiva notificazione dell’avviso con allegazione del PVC non sana il mancato rispetto del termine dilatorio, se il PVC non è stato tempestivamente consegnato al soggetto legittimato a rappresentare il contribuente.
- La violazione dell’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 comporta la nullità dell’atto impositivo emesso ante tempus senza necessità di una prova di resistenza o della dimostrazione di un concreto pregiudizio difensivo.
- Non possono essere imputati al contribuente gli effetti di una sottoscrizione del PVC resa da un terzo che non abbia speso il nome della società e non abbia creato una situazione affidante nei confronti dell’Amministrazione.
- Le censure di legittimità non possono sovvertire gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, se non nei limiti consentiti dal vizio denunciato.
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