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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34615/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui è stato chiesto a una società in liquidazione e ad alcuni garanti/eredi il pagamento del saldo debitore di due rapporti bancari. In opposizione i debitori hanno contestato la prova del credito, lamentando la mancata produzione integrale degli estratti conto e deducendo, in sostanza, l’illegittimità di varie condizioni applicate nel tempo: capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, tasso ultralegale non pattuito, superamento dei tassi soglia e commissioni di massimo scoperto asseritamente nulle. In appello la corte territoriale ha rigettato le doglianze ritenendo, per una parte delle contestazioni, tardiva la deduzione della nullità del contratto originario e, per un’altra, generiche le censure sulle condizioni economiche e non necessaria la produzione di tutti gli estratti conto. In cassazione la società e i garanti hanno proposto distinti ricorsi: la società con quattro motivi per contestare la ritenuta tardività delle sue deduzioni, il preteso mancato esame della nullità delle clausole e l’erronea interpretazione degli atti; i fideiussori/eredi con tre motivi per censurare la declaratoria di tardività delle eccezioni di nullità delle fideiussioni e delle condizioni economiche, oltre che la ritenuta insussistenza dell’onere della banca di produrre tutti gli estratti conto; un’ulteriore ricorrente ha dedotto un solo motivo sull’interpretazione degli atti giudiziari.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure, perché ha rilevato d’ufficio che i ricorsi erano improcedibili ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. I ricorrenti avevano dato atto che la sentenza impugnata era stata notificata, ma non avevano depositato la relata di notifica né avevano indicato di averla prodotta; tale omissione, in presenza di allegazione della notificazione della sentenza, comporta l’onere di deposito della copia autentica con relata entro il termine di legge. La Corte ha quindi dichiarato improcedibili tutti i ricorsi, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della banca controricorrente e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Quando il ricorrente alleghi che la sentenza impugnata è stata notificata, deve depositare la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile.

  • art. 327 c.p.c.

    Se non è allegata la notifica della sentenza impugnata, opera il termine lungo per impugnare; la Corte richiama tale regola per distinguere il regime applicabile.

  • art. 325 c.p.c.

    Se la sentenza è stata notificata, il termine per l’impugnazione decorre da tale notificazione; la Corte applica la prova di resistenza rispetto al termine breve.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato nel testo giurisprudenziale citato dalla Corte come disciplina del deposito della relata di notificazione nel giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o improcedibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, prevedendo l’ulteriore contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente afferma espressamente o implicitamente che la sentenza impugnata gli è stata notificata, egli ha l’onere di depositare, a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione.
  • L’omesso deposito della relata di notificazione non è sanato dalla mancata contestazione del controricorrente e può essere rilevato d’ufficio dalla Corte.
  • La verifica della tempestività dell’impugnazione richiede di distinguere tra termine breve ex art. 325 c.p.c. e termine lungo ex art. 327 c.p.c., a seconda che sia o meno provata la notificazione della sentenza.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la soccombenza comporta la condanna alle spese e il possibile obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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