Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21011/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

L'ente locale impugnava la sentenza della CTR Campania che, in riforma della decisione di primo grado, aveva annullato l'avviso di accertamento notificato il 25 giugno 2013 per TARSU 2012, ritenendo illegittima la notificazione a mezzo poste private e comunque non dovuta la tassa su parte della superficie occupata dalla società. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: con i primi due si denunciava la violazione degli artt. 62 e 70 del d.lgs. 507/1993 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse escluso la tassazione sulla base di mere allegazioni difensive, senza considerare che le deroghe alla regola generale richiedono apposita denuncia e prova idonea, non presenti nella specie, e che il documento prodotto era inidoneo a dimostrare l'effettiva produzione e autonoma gestione di rifiuti speciali; con il terzo motivo si deduceva la violazione della disciplina sulla notificazione postale, contestando l'affermazione di inammissibilità della notifica dell'avviso tramite operatore postale privato e sostenendo, in subordine, la sanatoria per raggiungimento dello scopo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il terzo motivo, affermando che nel periodo intercorrente tra la liberalizzazione parziale del servizio postale e il regime introdotto dalla l. 124/2017 la notifica di atti impositivi tramite operatore postale privato munito di licenza individuale è valida, sicché era errata la statuizione della CTR sull'inammissibilità della notifica. Ha inoltre accolto i primi due motivi, chiarendo che gli artt. 62, commi 2 e 3, e 70 del d.lgs. 507/1993 prevedono ipotesi alternative e non cumulabili: il comma 2 richiede l'indicazione in denuncia e il riscontro obiettivo di superfici inidonee a produrre rifiuti; il comma 3 riguarda solo aree inserite in superfici tassabili, destinate per specifiche caratteristiche strutturali ad attività che producono di regola rifiuti speciali, con relativo onere informativo in capo al contribuente. Nel caso concreto, secondo la Corte, non risultavano integrati i presupposti di esenzione o esclusione invocati dalla società. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato la società resistente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 62 d.lgs. 507/1993

    La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte; le esclusioni del comma 2 e le sottrazioni di superficie del comma 3 sono ipotesi alternative, che richiedono specifici presupposti e adeguata prova/denuncia del contribuente.

  • art. 70 d.lgs. 507/1993

    denuncia originaria o di variazione

    L'onere di denunciare i locali e le aree tassabili e le variazioni rilevanti grava sul contribuente; la denuncia è funzionale anche a far valere l'esclusione di superfici non tassabili.

  • art. 2697 c.c.

    Spetta al contribuente che invochi l'esenzione o l'esclusione dalla base imponibile fornire la prova dei relativi presupposti.

  • art. 14 l. 20 novembre 1982, n. 890

    La censura della CTR sull'inammissibilità della notifica a mezzo poste private è stata ritenuta errata alla luce della disciplina successivamente interpretata in tema di notificazioni postali degli atti impositivi.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente come norma di sanatoria del vizio di notifica per raggiungimento dello scopo.

  • art. 4 d.lgs. 261/1999

    Nel periodo intermedio tra la liberalizzazione parziale e la piena liberalizzazione del settore, la notifica di atti impositivi tramite operatore postale privato munito di licenza individuale è valida.

  • art. 5, comma 1, d.lgs. 261/1999

    La legittimazione dell'operatore postale privato richiede il possesso della licenza individuale.

  • l. 124/2017

    Individuata come disciplina che ha completato il processo di liberalizzazione del servizio postale rilevante per le notificazioni.

Massime di principio

  • In materia di tassa rifiuti, l'esclusione di locali o aree dalla base imponibile non si presume: il contribuente deve denunciare i presupposti della non tassabilità e fornire idonea prova documentale o oggettiva.
  • Le ipotesi di non assoggettabilità totale di cui al comma 2 della norma sulla TARSU e quelle di sottrazione parziale di superfici di cui al comma 3 operano su piani diversi e non possono essere cumulate come se fossero una sola fattispecie.
  • L'esclusione per aree destinate alla produzione di rifiuti speciali richiede che tali aree siano individuate in relazione a specifiche caratteristiche strutturali e alla destinazione dell'attività, non bastando la generica allegazione di smaltimento autonomo di taluni rifiuti.
  • Nel periodo di liberalizzazione intermedio del servizio postale, la notifica di atti impositivi effettuata da operatore privato munito di licenza individuale è valida; l'invalidità radicale della notificazione resta ipotesi residuale.
  • Quando il giudice di legittimità dispone di tutti gli elementi necessari, può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.