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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7833/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso di Gianni Lieggi denunciava violazione dell'art. 192 c.p.p. e illogicita della motivazione perche la Corte distrettuale, pur rilevando contraddizioni nella deposizione della persona offesa e la mancanza di ferite da arma da taglio nel referto sanitario, aveva nondimeno valorizzato il referto e ritenuto sussistenti lesioni. La parte civile Pasquale Iadisernia impugnava la sentenza chiedendo che la Corte avesse omesso di esaminare il suo appello relativo all'assoluzione dal reato di porto di un coltello (capo C) e lamentava vizi di motivazione e violazione degli artt. 576, 568 e 652 c.p.p., sostenendo inoltre che la Corte non aveva valutato correttamente la prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'imputato Lieggi: ha ritenuto carente la motivazione della Corte di appello nella valutazione frammentaria dell'attendibilita della persona offesa e nella mancata puntuale spiegazione del rapporto tra le contraddizioni testimoniali e le risultanze del referto sanitario; percio ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui all'art. 582 c.p. (lesioni), senza rinvio agli effetti penali perche il reato risultava estinto per prescrizione al 30/04/2022. Agli effetti civili ha rinviato la questione al giudice civile competente per valore in grado di appello. Il ricorso della parte civile e stato rigettato: la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa al capo C perche il fatto era gia estinto per prescrizione prima della sentenza di primo grado, il che esclude la cognizione penale sulle statuizioni civili gia dal primo grado.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regola la valutazione della prova e l'obbligo di motivazione sulle rinvenute discrepanze. La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello, nel valorizzare parzialmente la testimonianza della persona offesa nonostante contraddizioni e parziale smentita del referto sanitario, fosse insufficiente.

  • art. 582 cod. pen.

    Norma che punisce le lesioni personali. La decisione ha annullato la statuizione penale relativa a questo reato per estinzione per prescrizione.

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Disciplina l'appello della parte civile. La Corte richiama i limiti della cognizione del giudice d'appello rispetto alle statuizioni civili quando in primo grado non vi e stata condanna penale.

  • art. 538 cod. proc. pen.

    Richiamato in giurisprudenza per distinguere i casi in cui il giudice d'appello puo pronunciare sugli effetti civili se ritiene erronea l'assoluzione di primo grado, salvo che la prescrizione fosse gia intervenuta anteriormente alla prima sentenza.

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Citato in dottrina e giurisprudenza per spiegare i limiti dei poteri del giudice dell'impugnazione in ordine agli effetti civili della decisione penale.

  • art. 23 comma 8 DL 28/10/2020 n.137 (richiamato)

    Norma procedurale richiamata in ordine alla richiesta di discussione orale in cassazione; rilevante solo sul profilo procedurale relativo alla trattazione dell'udienza.

  • artt. 568 e 652 cod. proc. pen. (richiamati dalla parte civile)

    Norme procedurali menzionate nella censura della parte civile in relazione ai vizi di motivazione e all'ambito della devoluzione; la Corte ha ritenuto comunque infondate le doglianze, perche l'estinzione per prescrizione del capo C era intervenuta prima della sentenza di primo grado.

Massime di principio

  • Quando la corte di merito valorizza in parte la testimonianza della persona offesa ma riconosce contraddizioni, e la valutazione e decisiva per la condanna, occorre una motivazione puntuale che spieghi perche alcune affermazioni sono ritenute attendibili e altre no; la carenza di tale motivazione puo determinare annullamento per cassazione.
  • Il referto sanitario deve essere coerentemente integrato nella motivazione: se il referto non riporta ferite compatibili con luso di arma da taglio, il giudice deve spiegare come le lesioni contestate risultino comunque provate e in che misura sostengono la ricostruzione accusatoria.
  • Se il reato si e estinto per prescrizione anteriormente alla pronuncia di primo grado, il giudice penale di primo grado non puo pronunciarsi sugli effetti civili e, conseguentemente, il giudice dappello e il giudice di cassazione hanno limiti nella cognizione delle statuizioni civili: in tali ipotesi le pretese civili devono essere eventualmente proposte innanzi al giudice civile.
  • Lappello della parte civile ha poteri limitati: il giudice dellappello puo, nei limiti del devoluto, correggere errori del primo grado anche sugli effetti civili solo quando la condanna penale sia stata pronunciata in primo grado o quando non sia intervenuta prescrizione anteriormente; se la prescrizione e intervenuta prima del primo grado, le statuizioni civili sono escluse dalla cognizione penale.
  • Nelle impugnazioni in cassazione e fondamentale segnalare con precisione l'errore di diritto o di motivazione; difetti generici o non specificamente dedotti in grado di appello possono rendere la doglianza inammissibile o infondata.

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