Cassazione Penale, Sentenza n. 31808/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere a carico di Sirena per il reato di illecito acquisto di ingente quantità di stupefacente (art. 73 d.P.R. 309/90) e per tentata estorsione in concorso. Il ricorso denunciava vizio di violazione di legge e carenza di motivazione rispetto alla valutazione della gravità del quadro indiziario, contestava l'insufficiente chiarimento del ruolo concreto di Sirena nelle condotte contestate (addebito di deduzioni tratte da fatti non contestati, uso di pendenze processuali per valutare la personalità, e riferimenti a fatti attinenti ad altri soggetti) e, in via generica, l'incompatibilità di uno dei componenti del Collegio che aveva già partecipato alla decisione annullata dalla Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo manifestamente infondato, generico e versato in fatto. Il Collegio ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse colmato le lacune motivate dalla sentenza rescindente, ricostruendo coerentemente il quadro indiziario: elementi intercettati e servizi di osservazione hanno collegato Sirena al schema operativo di consegna del denaro e di successiva acquisizione della sostanza (quantificata in complessivi 60.000 euro), nonché alla presenza non casuale nel contesto della tentata estorsione, idonea a configurare concorso mediante la fornitura di occasione o sostegno morale. La censura sull'incompatibilità del giudice è stata ritenuta generica e priva di specifiche istanze di ricusazione; la Corte costituzionale (sent. n.91/2023) è stata richiamata per affermare che la partecipazione al giudizio di rinvio di chi aveva concorso alla precedente decisione non determina automaticamente incompatibilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma sul traffico di stupefacenti è stata applicata rispetto a fatti ricostruiti tramite intercettazioni, osservazioni e riscontri: la Corte richiama che, nel caso di "droga parlata", è necessaria una valutazione rigorosa del compendio probatorio, con chiarimento su tempi, quantità e qualità; qui il Tribunale ha ritenuto soddisfacenti gli elementi probatori a supporto dell'accusa.
Richiamato nel corpo del ricorso come presunta violazione procedurale, ma la Corte osserva che la censura non ha affrontato criticamente la motivazione dell'ordinanza impugnata; quindi non ha inciso sull'esito.
Richiamato in relazione alla presunta incompatibilità del componente del Collegio. La Corte, avvalendosi della giurisprudenza costituzionale, ha escluso l'incompatibilità automatica quando il giudice ha partecipato a una precedente decisione di rinvio; la mera partecipazione non equivale a funzione pregiudicante salvo decisione di merito che definisca il giudizio.
Richiamato nella stessa linea dell'art. 34; la Consulta ha ritenuto non fondata la questione di illegittimità costituzionale nella parte che non prevede incompatibilità automatica per il giudice che ha concorso alla pronuncia annullata.
Norma sul giudizio di rinvio e sui poteri del Collegio; la Corte ha richiamato il principio che la partecipazione al giudizio di rinvio non implica di per sé incompatibilità del giudice, alla luce dell'interpretazione costituzionale.
Sentenza Corte Costituzionale n. 91/2023
Rilevata per escludere l'incompatibilità automatica del giudice che ha concorso a pronunce precedenti annullate; chiarisce che solo la funzione pregiudicante (decisione di merito sulla colpevolezza) può giustificare incompatibilità.
Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata per l'affermazione secondo cui il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma a titolo di ammenda se il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e non proposto senza colpa.
Massime di principio
- Quando l'accusa si fonda prevalentemente su intercettazioni (la cosiddetta "droga parlata"), il giudice di merito deve effettuare una valutazione più rigorosa del compendio probatorio e chiarire tempi, quantità e qualità della sostanza; in mancanza, l'imputazione rischia di risultare generica.
- La semplice presenza sul luogo di esecuzione di un'estorsione può qualificare concorso se non è meramente casuale e ha fornito occasione, stimolo o un sostegno psicologico/probatorio all'autore della condotta delittuosa; la motivazione deve dimostrare questa non casualità.
- Le censure generiche e svolte in fatto, prive di confronto critico e puntuale con la motivazione impugnata, sono frequentemente ritenute inammissibili in Cassazione; il ricorso deve affrontare specificamente le argomentazioni del provvedimento impugnato.
- La partecipazione di un componente del Collegio al giudizio di rinvio dopo una pronuncia precedente non determina automaticamente incompatibilità: per ottenere la ricusazione occorre una specifica istanza e dimostrare la sussistenza di cause previste dalle norme o un pregiudizio effettivo.
- Il giudice di rinvio può colmare lacune motivazionali della sentenza rescindente purché lo faccia con argomentazioni logiche e giuridicamente fondate; la Corte di Cassazione verifica la coerenza e l'assenza di vizi logico-giuridici nella ricostruzione probatoria.
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