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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29433/2025 del 11/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti contestavano la sentenza per molteplici ragioni: 1) vizi di motivazione e presunto travisamento delle prove, in particolare sul racconto della madre affidataria e sulle presunte divergenze con le maestre; 2) che la prima rivelazione del minore sarebbe stata raccolta senza registrazione e con domande suggestive, potendo generare "falso ricordo" o contaminazione etero-adulta; 3) errata interpretazione e valutazione delle conclusioni della perizia psicologica circa l'attendibilità e la suggestionabilità del minore; 4) mancata considerazione della consulenza di parte che ipotizzava un falso ricordo; 5) contestazione dei riscontri estrinseci (referto di pronto soccorso) e della loro valenza probatoria; 6) mancata applicazione dell'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 609-bis c.p. (minore gravità del fatto), mancato riconoscimento della continuazione con precedenti sentenze e violazione dell'art. 62-bis c.p. con conseguente eccessività della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi in gran parte inammissibili o manifestamente infondati e li ha respinti, confermando le sentenze di merito. Ha ritenuto che: le due decisioni di merito formavano una "doppia conforme" le cui motivazioni si integravano; le censure sulla valutazione della testimonianza della madre affidataria, sulle domande suggestive e sulla raccolta della prima rivelazione sono questioni già esaminate e risolte dai giudici di merito con argomentazioni non manifestamente illogiche; il presunto travisamento della prova non è provato in modo oggettivo e inequivocabile; la perizia e l'esame protetto del minore supportano la valutazione di attendibilità operata dai giudici; l'attenuante dell'ultimo comma dell'art. 609-bis è stata legittimamente esclusa alla luce della gravità, ripetitività e invasività delle condotte e del danno psicologico accertato; la continuazione non è stata correttamente dimostrata dalla difesa; le attenuanti generiche e le riduzioni di pena ai sensi dell'art. 62-bis sono state legittimamente respinte per carenza di elementi positivi. Complessivamente, le condanne e le relative determinazioni di pena sono state confermate.

Norme richiamate

  • art. 609-bis cod. pen.

    ultimo comma (attenuante del fatto di minore gravità)

    La Corte ha ritenuto che l'attenuante non fosse applicabile per la natura ripetuta, invasiva e le conseguenze psicologiche sul minore; va valutata globalmente la gravità, i mezzi e le modalità

  • art. 609-ter cod. pen.

    Norma richiamata tra le fattispecie contestate: le condotte sono state ritenute riconducibili, nei limiti indicati in motivazione, alle fattispecie perseguite

  • art. 62-bis cod. pen.

    Le attenuanti generiche possono essere escluse se mancano elementi positivi di segno favorevole; dopo la riforma non basta l'incensuratezza

  • art. 81 cod. pen.

    Principi richiamati in tema di concorso/continuazione: la Corte ha ritenuto che non sussistesse prova sufficiente di un disegno criminoso comune per riconoscere la continuazione

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione: la gravosità delle censure deve emergere in termini di manifesta illogicità o travisamento inequivocabile per poter essere accolte

Massime di principio

  • La Corte di cassazione è molto deferente rispetto alla valutazione di merito: se le motivazioni del primo e del secondo grado sono conformi e articolate ("doppia conforme"), le censure basate su differenze interpretative o su letture alternative dei fatti sono inammissibili o destinate a fallire
  • Per ottenere il vizio di travisamento della prova in Cassazione è necessario individuare passaggi oggettivi, inequivocabili e decisivi che dimostrino la palese discrepanza tra quanto detto nei fatti e quanto ritenuto dal giudice; mere interpretazioni alternative non sono sufficienti
  • La mancanza di videoregistrazioni o la raccolta extragiudiziale di una prima rivelazione non invalida automaticamente la prova: occorre dimostrare che la suggestione abbia "destrutturato" l'esame nel suo complesso rendendolo globalmente inaffidabile
  • Le conclusioni del perito tecnico non vincolano il giudice: l'attendibilità della vittima/minore è valutazione esclusiva del giudice di merito, che può motivatamente dare rilievo alla coerenza, costanza e precisione delle dichiarazioni
  • L'applicazione di attenuanti (es. ultimo comma art. 609-bis, attenuanti generiche) richiede valutazioni globali sulla gravità, sui mezzi e sulle conseguenze per la vittima; l'assenza di elementi positivi può legittimare il diniego delle attenuanti
  • La difesa ha l'onere di indicare con precisione e oggettività i passaggi decisivi viziati; contestazioni generiche, ipotetiche o basate su una diversa lettura dei medesimi atti difficilmente ottengono accoglimento in Cassazione

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