Cassazione Penale, Sentenza n. 29433/2025 del 11/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti contestavano la sentenza per molteplici ragioni: 1) vizi di motivazione e presunto travisamento delle prove, in particolare sul racconto della madre affidataria e sulle presunte divergenze con le maestre; 2) che la prima rivelazione del minore sarebbe stata raccolta senza registrazione e con domande suggestive, potendo generare "falso ricordo" o contaminazione etero-adulta; 3) errata interpretazione e valutazione delle conclusioni della perizia psicologica circa l'attendibilità e la suggestionabilità del minore; 4) mancata considerazione della consulenza di parte che ipotizzava un falso ricordo; 5) contestazione dei riscontri estrinseci (referto di pronto soccorso) e della loro valenza probatoria; 6) mancata applicazione dell'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 609-bis c.p. (minore gravità del fatto), mancato riconoscimento della continuazione con precedenti sentenze e violazione dell'art. 62-bis c.p. con conseguente eccessività della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi in gran parte inammissibili o manifestamente infondati e li ha respinti, confermando le sentenze di merito. Ha ritenuto che: le due decisioni di merito formavano una "doppia conforme" le cui motivazioni si integravano; le censure sulla valutazione della testimonianza della madre affidataria, sulle domande suggestive e sulla raccolta della prima rivelazione sono questioni già esaminate e risolte dai giudici di merito con argomentazioni non manifestamente illogiche; il presunto travisamento della prova non è provato in modo oggettivo e inequivocabile; la perizia e l'esame protetto del minore supportano la valutazione di attendibilità operata dai giudici; l'attenuante dell'ultimo comma dell'art. 609-bis è stata legittimamente esclusa alla luce della gravità, ripetitività e invasività delle condotte e del danno psicologico accertato; la continuazione non è stata correttamente dimostrata dalla difesa; le attenuanti generiche e le riduzioni di pena ai sensi dell'art. 62-bis sono state legittimamente respinte per carenza di elementi positivi. Complessivamente, le condanne e le relative determinazioni di pena sono state confermate.
Norme richiamate
ultimo comma (attenuante del fatto di minore gravità)
La Corte ha ritenuto che l'attenuante non fosse applicabile per la natura ripetuta, invasiva e le conseguenze psicologiche sul minore; va valutata globalmente la gravità, i mezzi e le modalità
Norma richiamata tra le fattispecie contestate: le condotte sono state ritenute riconducibili, nei limiti indicati in motivazione, alle fattispecie perseguite
Le attenuanti generiche possono essere escluse se mancano elementi positivi di segno favorevole; dopo la riforma non basta l'incensuratezza
Principi richiamati in tema di concorso/continuazione: la Corte ha ritenuto che non sussistesse prova sufficiente di un disegno criminoso comune per riconoscere la continuazione
Criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione: la gravosità delle censure deve emergere in termini di manifesta illogicità o travisamento inequivocabile per poter essere accolte
Massime di principio
- La Corte di cassazione è molto deferente rispetto alla valutazione di merito: se le motivazioni del primo e del secondo grado sono conformi e articolate ("doppia conforme"), le censure basate su differenze interpretative o su letture alternative dei fatti sono inammissibili o destinate a fallire
- Per ottenere il vizio di travisamento della prova in Cassazione è necessario individuare passaggi oggettivi, inequivocabili e decisivi che dimostrino la palese discrepanza tra quanto detto nei fatti e quanto ritenuto dal giudice; mere interpretazioni alternative non sono sufficienti
- La mancanza di videoregistrazioni o la raccolta extragiudiziale di una prima rivelazione non invalida automaticamente la prova: occorre dimostrare che la suggestione abbia "destrutturato" l'esame nel suo complesso rendendolo globalmente inaffidabile
- Le conclusioni del perito tecnico non vincolano il giudice: l'attendibilità della vittima/minore è valutazione esclusiva del giudice di merito, che può motivatamente dare rilievo alla coerenza, costanza e precisione delle dichiarazioni
- L'applicazione di attenuanti (es. ultimo comma art. 609-bis, attenuanti generiche) richiede valutazioni globali sulla gravità, sui mezzi e sulle conseguenze per la vittima; l'assenza di elementi positivi può legittimare il diniego delle attenuanti
- La difesa ha l'onere di indicare con precisione e oggettività i passaggi decisivi viziati; contestazioni generiche, ipotetiche o basate su una diversa lettura dei medesimi atti difficilmente ottengono accoglimento in Cassazione
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