Cassazione Penale, Sentenza n. 36529/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il giudice dell’esecuzione della Corte di appello di Palermo, con ordinanza dell’8 aprile 2026, ha respinto la richiesta di riconoscere la continuazione tra i reati oggetto di due sentenze irrevocabili. La prima, pronunciata dalla Corte di appello di Palermo il 18 maggio 2020 e irrevocabile dal 22 marzo 2022, aveva condannato il ricorrente a diciassette anni e dieci mesi di reclusione per partecipazione ad associazione mafiosa, incendio aggravato ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991 e ricettazione, commessi tra aprile 2013 e giugno 2014 e già unificati dalla continuazione. La seconda, pronunciata dal GUP del Tribunale di Palermo il 14 gennaio 2016 e irrevocabile dal 3 febbraio 2017, aveva irrogato due anni e sei mesi di reclusione ed euro 1.000 di multa per una rapina commessa nel maggio 2013. Il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto non dimostrato un progetto criminoso unitario e insufficiente la sola omogeneità dei reati e la loro collocazione temporale, considerate al più espressive di una propensione a delinquere. Con un unico motivo, il condannato ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., violazione dell’art. 81 c.p.: la rapina sarebbe stata della stessa specie di alcuni reati già riconosciuti in continuazione e commessa nello stesso periodo, in un contesto familiare; se contestata nel procedimento relativo alla prima sentenza, sarebbe stata ricompresa nel medesimo disegno criminoso.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza con rinvio alla Corte di appello di Palermo per un nuovo giudizio, da svolgersi con collegio in diversa composizione. Ha rilevato che il giudice dell’esecuzione non aveva adeguatamente esaminato il dato che la rapina del maggio 2013 ricadeva nell’arco temporale, aprile 2013-giugno 2014, nel quale erano stati commessi i reati già unificati in continuazione dalla sentenza del 2020, tra cui la ricettazione e la partecipazione associativa. Occorreva confrontare le ricostruzioni delle due sentenze e verificare se le ragioni alla base del riconoscimento della continuazione tra il reato associativo e i reati fine potessero estendersi alla rapina o fossero incompatibili con tale richiesta; il generico richiamo alla propensione a delinquere non colmava tale lacuna motivazionale. Il giudice del rinvio dovrà rivalutare complessivamente gli elementi, restando libero nell’esito. La diversa composizione del collegio è imposta dal principio richiamato dalla Corte costituzionale n. 183/2013 per il giudizio di rinvio in materia di applicazione esecutiva della continuazione.
Norme richiamate
Gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite devono dare conto dell'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali.
La continuazione richiede la prova di un programma criminoso unitario originario, riferito a una serie individuata di reati già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali; la mera omogeneità delle condotte e la loro prossimità temporale non bastano.
Il giudice del rinvio procederà, libero nell’esito, ad una complessiva rivalutazione degli elementi per verificare la sussistenza degli elementi idonei a dimostrare l’unicità del disegno criminoso alla luce dei sopra richiamati principi posti dalla giurisprudenza di legittimità.
In sede esecutiva il giudice chiamato a decidere sulla continuazione deve valutare complessivamente gli elementi rilevanti per accertare l’unicità del disegno criminoso.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
L’unico motivo di ricorso, pur riproponendo elementi e argomenti già dedotti nell’istanza originaria, individua una significativa lacuna motivazionale che vizia il provvedimento.
Il ricorso per cassazione può essere accolto quando la motivazione del provvedimento impugnato presenta una lacuna significativa su un elemento concreto che richiedeva una verifica ai fini della decisione.
art. 623, comma 1, lett. a), c.p.p.
L’ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata disponendo che si svolga nuovo giudizio dinanzi alla medesima autorità con collegio in diversa composizione (in forza di Corte Cost. n. 183/2013, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 del medesimo codice).
Nel giudizio di rinvio relativo alla richiesta di applicazione in sede esecutiva della continuazione non può partecipare il giudice che ha già pronunciato o concorso a pronunciare l’ordinanza impugnata.
L’ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata disponendo che si svolga nuovo giudizio dinanzi alla medesima autorità con collegio in diversa composizione (in forza di Corte Cost. n. 183/2013, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 del medesimo codice).
Il giudice che ha già deciso sulla richiesta di applicazione esecutiva della continuazione non può partecipare al successivo giudizio di rinvio.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione occorre accertare che, prima della commissione dei reati, l’agente avesse ideato unitariamente una serie sufficientemente individuata di illeciti, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali. La sola identità o omogeneità dei reati e la loro collocazione in un arco temporale ravvicinato non dimostrano il medesimo disegno criminoso.
- La continuazione tra partecipazione ad associazione mafiosa e reati fine richiede una verifica puntuale che questi ultimi fossero programmati quando l’agente si determinò a entrare nel sodalizio; non sussiste automatismo per il solo fatto che i reati siano commessi in ambito associativo o siano funzionali al rafforzamento dell’associazione.
- Quando la continuazione è domandata in sede esecutiva per reati commessi in un arco temporale che si sovrappone a quello di illeciti già unificati in continuazione in sede di cognizione, il giudice deve confrontare le ricostruzioni delle decisioni interessate e motivare specificamente l’eventuale esclusione dell’estensione del vincolo, anche se la richiesta riguarda solo alcuni illeciti.
- Il richiamo generico alla propensione a delinquere non è sufficiente a respingere la richiesta di continuazione quando siano stati prospettati elementi concreti, come la sovrapposizione temporale con reati già riconosciuti in continuazione, che impongono una verifica di fatto.
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