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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34267/2025 del 27/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento per omesso pagamento della TARSU relativa all'anno 2012. La contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, l'illegittimità della delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, perché priva dell'esplicitazione dei presupposti, dei criteri qualitativi e quantitativi richiesti dalla normativa di settore, e quindi disapplicabile dal giudice tributario; inoltre aveva sostenuto che talune aree aziendali non fossero tassabili perché vuote, inutilizzate o strutturalmente inadatte a produrre rifiuti, e che altre producessero rifiuti speciali smaltiti autonomamente, con conseguente spettanza dell'esenzione prevista dalla disciplina invocata. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva respinto l'appello ritenendo, in sostanza, che la questione investisse la giurisdizione del giudice amministrativo e senza esaminare compiutamente la domanda di disapplicazione e i presupposti dell'esenzione. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha denunciato, con il primo motivo, la violazione dell'art. 21, comma 2, lett. g), d.lgs. 22/1997 e dell'art. 7, comma 5, d.lgs. 546/1992 per omesso esame della richiesta di disapplicazione della delibera comunale; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993, lamentando che il giudice di merito non avesse verificato i presupposti dell'esenzione e avesse richiamato una fonte normativa inesistente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi esaminati. Ha affermato che, a fronte della dedotta illegittimità della delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, il giudice tributario avrebbe dovuto esaminarne la legittimità e, ove la ritenesse illegittima, disapplicarla ex art. 7, comma 5, d.lgs. 546/1992; il potere di disapplicazione non è escluso dalla giurisdizione amministrativa sugli atti amministrativi, salvo il caso di giudicato amministrativo sulla legittimità dell'atto. Ha inoltre rilevato che la corte territoriale avrebbe dovuto verificare in concreto se le aree indicate fossero non tassabili o esenti ai sensi dell'art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993, invece di limitarsi a richiami apodittici e a una norma non correttamente individuata. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 21, comma 2, lett. g), d.lgs. 22/1997

    La norma è richiamata come fonte dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani; la delibera comunale deve adeguarvisi, altrimenti può essere disapplicata dal giudice tributario.

  • art. 7, comma 5, d.lgs. 546/1992

    Attribuisce al giudice tributario il potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi rilevanti nel giudizio, senza necessità di investire necessariamente il giudice amministrativo, salvo giudicato esterno sulla legittimità dell'atto.

  • art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993

    Deve essere applicato verificando in fatto e in diritto i presupposti dell'esenzione per le aree non tassabili o per quelle destinate a produrre rifiuti speciali autonomamente smaltiti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale per la censura di violazione o falsa applicazione di legge dedotta nel ricorso per cassazione.

  • art. 5, legge n. 2248/1865, all. E

    È richiamato come espressione del principio generale che consente al giudice di decidere incidenter tantum sulla legittimità di atti rientranti nella competenza di altre giurisdizioni.

  • art. 12, comma 2, L. 448/2001

    È menzionato quale intervento normativo che ha introdotto nel testo dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992 il riconoscimento espresso del potere di disapplicazione nel processo tributario.

  • art. 2 d.lgs. 546/1992

    È richiamato nel senso che il processo tributario consente la cognizione incidentale e la disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi quando ricorrano i presupposti.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudice, se investito della dedotta illegittimità di un atto amministrativo presupposto rilevante ai fini dell'imposizione, deve esaminarne la legittimità e, ove necessario, disapplicarlo ai sensi dell'art. 7, comma 5, d.lgs. 546/1992.
  • Il potere di disapplicazione del giudice tributario non è escluso dalla circostanza che l'atto amministrativo sia astrattamente impugnabile davanti al giudice amministrativo; esso cessa solo quando sulla legittimità dell'atto si sia formato un giudicato amministrativo.
  • Quando il contribuente allega aree non tassabili o esenti dalla tariffa/tassa rifiuti, il giudice di merito deve verificare concretamente i presupposti fattuali e normativi dell'esenzione invocata, non potendo limitarsi a richiami generici o a norme non pertinenti.
  • La decisione sulla tassazione delle superfici deve confrontarsi con i criteri normativi di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, distinguendo tra criteri qualitativi e quantitativi e verificandone il corretto recepimento nell'atto applicativo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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