Cassazione Penale, Sentenza n. 12840/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Gela che, in parziale riforma del Giudice di pace, aveva unificato i reati nel vincolo della continuazione e rideterminato la pena. Le censure erano: (1) vizio di motivazione per presunte incongruenze e contraddizioni nelle prove testimonali (violazione del principio della prova "oltre ogni ragionevole dubbio"); (2) per Maria Ferro: violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p. per avere il Tribunale aumentato la pena base del reato più grave (percosse) rispetto a quanto irrogato in primo grado, benché la pena di primo grado fosse risultata inferiore al minimo edittale; (3) diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze sul vizio di motivazione e sull'art. 131-bis, ritenendo che: le censure sulla valutazione della prova eccedono i limiti di ammissibilità per i reati di competenza del Giudice di pace (art. 606 c.p.p. e limiti della revisione dei fatti); l'art. 131-bis non si applica ai procedimenti di competenza del giudice di pace, per i quali opera l'art. 34 del D.Lgs. n. 274/2000. Invece il ricorso di Maria Ferro è stato ritenuto fondato limitatamente alla determinazione della pena: la Corte ha concluso che il giudice d'appello non può modificare in pejus una pena di favore illegale inflitta in primo grado (pena sotto il minimo edittale) in assenza di gravame da parte del Pubblico Ministero, e che tale intangibilità vale anche quando il giudice d'appello trasforma il concorso in continuazione e ridetermina le pene. Perciò la sentenza è annullata limitatamente alla pena di Ferro e rinviata al Tribunale di Gela per nuovo esame sulla determinazione sanzionatoria. Il ricorso di Giuseppe Caruso è dichiarato inammissibile: Caruso è condannato alle spese processuali, al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.
Norme richiamate
Limita le doglianze che possono essere dedotte in cassazione circa la motivazione; le questioni di valutazione della prova per reati di competenza del giudice di pace sono in gran parte inammissibili.
Richiamato come norma generale sulla sentenza che scagiona o assolve, ma la Corte ritiene inammissibile la deduzione fondata su omessa o errata valutazione degli elementi di prova quando mira a una rivalutazione dei fatti.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile ai procedimenti di competenza del giudice di pace; per questi è previsto il regime speciale del D.Lgs. n. 274/2000.
art. 34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Norma speciale per i reati di competenza del giudice di pace che regola la tenuità del fatto e la relativa disciplina, escludendo l'applicazione dell'art. 131-bis in tale ambito.
art. 52, comma 2, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Fissa i limiti edittali/minimi per le sanzioni pecuniarie nei reati di competenza del giudice di pace; la violazione di tali minimi in primo grado ha determinato l'illegittimità "a favore" della pena che la Corte ritiene intangibile in appello senza gravame del PM.
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Regola il cumulo e l'aumento delle pene per reati commessi con la continuazione; richiamata nella determinazione degli incrementi sanzionatori.
Dispositivo sul divieto di "reformatio in peius": il giudice d'appello non può aggravare la posizione dell'imputato che ha impugnato da solo, con particolare rilievo al comma 3 (intangibilità della pena favorevole illegale in assenza di gravame da parte del PM) e ai limiti della compensazione tra componenti della pena.
Consente la condanna alle spese e alla somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso, applicata a Caruso.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale menzionata in relazione ai limiti formali dell'atto di impugnazione (messa a registro e limiti del motivo unico a firma del difensore comune).
Richiamato nella giurisprudenza citata: disciplina della pena nel rito abbreviato e dei suoi effetti sulla diminuzione; utilizzato per argomentare princìpi di corretto calcolo delle diminuzioni anche se la pena di primo grado è sotto il minimo.
Massime di principio
- Le impugnazioni che mirano a una rivalutazione delle prove testimoniali sono spesso inammissibili in cassazione quando eccedono i limiti previsti dall'art. 606 c.p.p. e si configurano come una nuova valutazione del merito.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. non si applica ai reati di competenza del giudice di pace: per questi casi rileva l'art. 34 del D.Lgs. n. 274/2000.
- Se il giudice di primo grado ha inflitto una pena illegale in senso favorevole (ad esempio sotto il minimo edittale), il giudice d'appello non può, in assenza di gravame da parte del Pubblico Ministero, modificare tale beneficio aumentando la pena per compensazione quando unifica reati per continuazione; la pena favorevole è in linea di principio intangibile.
- Nel caso di riforma della struttura del reato (es. concorso trasformato in continuazione) il controllo del divieto di "reformatio in peius" deve estendersi non solo al trattamento complessivo ma anche alle singole componenti della pena, onde evitare che la correzione formale porti di fatto a neutralizzare un vantaggio già riconosciuto all'imputato.
- Se la Corte rileva violazioni procedurali o di calcolo della pena non emendabili in sede di legittimità, procederà all'annullamento limitato e al rinvio al giudice di merito per nuova determinazione.
- L'assenza di specifico gravame da parte del Pubblico Ministero limita l'intervento del giudice d'appello e della Cassazione in senso peggiorativo rispetto alla posizione dell'imputato che ha proposto l'impugnazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12522/2022 del 05/04/2022
- Sentenza penale · 5 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12523/2022 del 05/04/2022
- Sentenza penale · 5 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12528/2022 del 05/04/2022
- Sentenza penale · 5 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12529/2022 del 05/04/2022
- Sentenza penale · 5 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12531/2022 del 05/04/2022
- Sentenza penale · 5 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12532/2022 del 05/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →