Cassazione Penale, Sentenza n. 14876/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Milano che aveva ammesso al passivo il credito di Unicredit (circa €282.810,06 oltre interessi) relativo a un mutuo ipotecario su immobile confiscato. Il ricorso deduceva, in primo luogo, la violazione del contraddittorio per mancata notifica all'Avvocatura dello Stato dell'avviso di udienza camerale e della copia dell'istanza di ammissione del credito; in secondo luogo contestava la tardività e l'erronea prosecuzione del procedimento (violazione dei termini e della competenza previsti dall'art. 1, commi 194-206, legge n. 228/2012 e norme transitorie applicabili alle confische ex art. 12-sexies d.l. n. 306/1992), nonché la possibile applicazione del limite di soddisfazione del credito al 70% previsto dal comma 203.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il mancato avviso all'Avvocatura dello Stato (in quanto rappresentante dell'Agenzia quale ente titolare della gestione del bene confiscato) ha violato il contraddittorio. Sulla base dell'interpretazione delle disposizioni transitorie (art. 1 commi 194-206 L. n. 228/2012 e art. 37 L. n. 161/2017) la Cassazione ha affermato che l'Agenzia deve essere notificata e può partecipare all'udienza camerale; la violazione del contraddittorio impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata. La sentenza annulla l'ordinanza e rinvia la causa alla Corte d'appello per nuovo giudizio, con assorbimento delle restanti questioni che dovranno essere riesaminate dopo la regolare instaurazione del contraddittorio.
Norme richiamate
art. 1, commi 194-206, legge 24 dicembre 2012, n. 228
richiamate integralmente come disciplina per l'ammissione dei crediti relativi a beni confiscati e per le regole sull'udienza camerale (comma 199, comma 200)
Si applicano anche alle confische ex art. 12-sexies d.l. n. 306/1992 per procedimenti iscritti prima del 13/10/2011, e richiamano le disposizioni dell'art. 666 c.p.p. per la procedura camerale; attribuiscono competenza al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca
art. 37, legge 17 ottobre 2017, n. 161
le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 194 a 206, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si interpretano nel senso che si applicano anche con riferimento ai beni confiscati, ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 ...
Interpretazione autentica che estende l'applicazione delle norme transitorie della L. 228/2012 alle confische ex art.12-sexies per procedimenti anteriori al codice antimafia
art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. L. n. 356/1992)
Norma che disciplina la confisca per procedimenti penali; qui rilevante per individuare il tipo di confisca cui si applicano le disposizioni transitorie
art. 666, cod. proc. pen. (commi richiamati)
Regole procedurali sulle udienze camerali per la verifica delle domande di ammissione al passivo; richiamate dall'art. 1 L. 228/2012 e applicate alla procedura in favore dell'Agenzia
art. 59, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Prevede la facoltà dell'Agenzia di partecipare all'udienza tramite proprio rappresentante per le confische emesse dopo l'entrata in vigore del codice antimafia; citata per analogia a conferma del diritto di partecipazione dell'Agenzia anche nelle fattispecie transitorie
art. 1, comma 199, legge n. 228/2012
la domanda di ammissione del credito deve essere proposta a pena di decadenza entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima o dalla definitività della confisca
Stabilisce il termine decadenziale per la proposizione dell'istanza di ammissione del credito; la sua violazione può rendere la domanda tardiva, ma la questione di merito va valutata dopo la regolare instaurazione del contraddittorio
R.D. n. 1611 del 30.10.1933 (disciplina dell'Avvocatura dello Stato)
art. 11 (richiamato nel ricorso) relativo alla notificazione presso l'Avvocatura dello Stato
Indica la modalità di notifica per le pubbliche amministrazioni rappresentate dall'Avvocatura dello Stato; l'omessa notifica a tal fine integra violazione del contraddittorio
art. 114, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Prevede l'applicazione delle norme sulla rappresentanza e difesa dello Stato all'Agenzia, richiamata come modalità di notifica dell'avviso d'udienza
Massime di principio
- L'Agenzia Nazionale titolare della gestione dei beni confiscati deve sempre essere avvisata e può partecipare all'udienza camerale relativa alle domande di ammissione dei crediti: la mancata notifica alla Avvocatura dello Stato viola il contraddittorio ed è motivo di annullamento procedurale.
- Le disposizioni transitorie della legge n. 228/2012, interpretate dall'art. 37 della L. n. 161/2017, si applicano anche alle confische disposte ai sensi dell'art. 12-sexies per procedimenti iscritti prima del 13/10/2011; pertanto le regole di procedura camerale (art. 666 c.p.p.) e i diritti di partecipazione dell'Agenzia valgono anche in questi casi.
- Le questioni di merito (termine decadenziale per la proposizione della domanda, competenza del giudice, limiti percentuali di soddisfacimento del credito) vanno esaminate solo dopo che sia stato regolarmente instaurato il contraddittorio; difetti procedurali gravi assorbono le censure di merito fino al nuovo giudizio.
- La notifica all'Avvocatura dello Stato deve avvenire secondo le modalità previste per la rappresentanza dello Stato (R.D. n. 1611/1933 e art. 114 d.lgs. 159/2011); in mancanza, le parti interessate possono ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato.
- Se ci si trovi in presenza di una confisca 12-sexies derivante da procedimenti anteriori al "codice antimafia", occorre verificare l'applicabilità delle norme transitorie e la corretta individuazione del giudice competente prima di procedere alla decisione sull'ammissione del credito.
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