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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18157/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La società che aveva proposto e ottenuto l’omologazione di un concordato preventivo impugnava il decreto della corte d’appello che aveva confermato la risoluzione del concordato su istanza di una banca creditrice. La fattispecie riguardava un concordato con prosecuzione dell’attività d’impresa, liquidazione di parte dei beni e promessa di pagamento ai chirografari nella misura del 14% entro una certa data. Secondo la società ricorrente, l’inadempimento non sarebbe stato a lei imputabile, ma causato dalle condotte dei creditori: dopo aver votato favorevolmente il piano, alcune banche avrebbero promosso azioni esecutive e revocatorie sul bene ipotecato messo a disposizione per la liquidazione, impedendo di realizzare la liquidità prevista. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione di varie norme del codice civile e della legge fallimentare, sostenendo che la corte territoriale non aveva valutato tali condotte creditorie e che, senza di esse, sarebbe stato possibile adempiere al concordato. Con il secondo motivo contestava la legittimazione della banca resistente a chiedere la risoluzione, perché il suo credito era stato a sua volta contestato in un giudizio ordinario pendente e dunque non sarebbe stato certo nel suo ammontare e nella sua esistenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la questione della legittimazione della banca a chiedere la risoluzione non risultava trattata nel decreto impugnato e la ricorrente non aveva assolto l’onere di indicare in quale atto del giudizio di merito l’avesse sollevata. Ha dichiarato inammissibile anche il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi del decreto della corte d’appello, che aveva fondato la risoluzione su un inadempimento oggettivo della società: mancato pagamento della percentuale promessa ai chirografari entro il termine stabilito, dovuto al mancato introito della liquidazione del magazzino e all’assenza di ricavi sostitutivi, con prova insufficiente che la vendita dell’immobile ipotecato avrebbe colmato il deficit. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il concordato preventivo va risolto quando non raggiunge la funzione di soddisfare i creditori nella misura promessa, salvo scarsa importanza dell’inadempimento, a prescindere dalla colpa del debitore. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1206 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, in tema di mora del creditore.

  • art. 1207 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, in tema di effetti della mora del creditore.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; evocato nel quadro della risoluzione per inadempimento.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; rilevante per la non scarsa importanza dell'inadempimento.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; evocato in relazione all'eccezione di inadempimento e alle condotte dei creditori.

  • art. 2901 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento alle azioni revocatorie promosse dai creditori.

  • art. 172 l.fall.

    Richiamato nel decreto del tribunale quale base della relazione del commissario giudiziale.

  • art. 184 l.fall.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti vincolanti dell'omologazione del concordato sui creditori.

  • art. 186 l.fall.

    La Corte lo indica come norma che impone la risoluzione del concordato quando esso non soddisfa più i creditori nella misura promessa, salvo inadempimento di scarsa importanza, indipendentemente dalla colpa del debitore.

  • art. 175 l.fall.

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo.

  • art. 176 l.fall.

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo.

  • art. 181 l.fall.

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in coordinamento con il comma 1-quater per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo, la risoluzione è pronunciabile quando il piano omologato non viene eseguito nella misura e nei termini promessi ai creditori, essendo sufficiente l'inadempimento oggettivo dell'obbligazione concordataria.
  • Ai fini della risoluzione del concordato non assume rilievo, di regola, la colpa del debitore, poiché l'istituto non è un contratto sinallagmatico puro ma una procedura con funzione pubblicistica e con accordo complesso tra debitore e massa dei creditori.
  • Chi deduce per la prima volta in cassazione una questione non trattata nel provvedimento impugnato deve allegare non solo di averla già proposta in merito, ma anche indicare specificamente in quale atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto; in mancanza, il motivo è inammissibile per novità.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione si fonda su un autonomo accertamento di inadempimento oggettivo non specificamente censurato, la doglianza è inammissibile.
  • La scarsa importanza dell'inadempimento costituisce il possibile limite alla risoluzione del concordato, ma deve essere specificamente prospettata e dimostrata.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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