Cassazione Penale, Sentenza n. 48647/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello per violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p., deducendo la mancata notifica del decreto di citazione a giudizio in grado di appello alla parte civile costituita in primo grado; si sostiene che tale omissione costituisca una nullità assoluta che ha impedito alla parte civile di partecipare al giudizio di appello e di esercitare la propria difesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell'art.591, comma 1, lett. a) c.p.p. Pur rilevandosi la mancata notifica del decreto di citazione alla parte civile, il Tribunale d'appello ha comunque confermato le statuizioni civili già disposte dal Giudice di Pace in favore della parte civile; il ricorrente non ha indicato quale specifica attività difensiva sarebbe stata compromessa dall'omissione. Pertanto la Corte ha ritenuto assente l'interesse ad impugnare e ha respinto il ricorso senza spese per il ricorrente. In sede scritta il Procuratore generale aveva invece concluso per l'annullamento della sentenza solo agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente, ma la decisione finale è stata l'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse.
Norme richiamate
art.590 cod. pen. (commi 1 e 2)
Norma sostanziale che disciplina il reato di lesioni personali (nella specie, contestata per aver cagionato lesioni personali gravi alla parte civile), usata per inquadrare il fatto-reato oggetto del processo.
art.606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Disposizioni invocate dal ricorrente riguardanti i motivi di ricorso per cassazione relativi a vizi di motivazione o violazioni delle norme processuali; qui richiamate in relazione alla mancata notifica del decreto di citazione in appello come nullità processuale che avrebbe impedito la partecipazione della parte civile.
art.591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Norma che consente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse; applicata dalla Corte perché, nonostante il vizio di notifica, la parte civile ha ottenuto la conferma delle statuizioni civili a suo favore e non ha dimostrato il pregiudizio derivante dall'omissione.
Massime di principio
- La mera sussistenza di una nullità formale (es. omessa notifica del decreto di citazione) non determina automaticamente l'accoglimento del ricorso: occorre che il ricorrente dimostri l'interesse concreto all'impugnazione, ossia il pregiudizio subito o la possibilità che l'esito sarebbe stato diverso se la nullità non ci fosse stata.
- Se, nonostante un vizio di notifica, il giudice d'appello conferma le statuizioni civili favorevoli alla parte civile, quest'ultima può trovarsi priva di interesse a impugnare ulteriormente a meno di provare quale attività di difesa concreta sia stata compromessa dall'omissione.
- Per contestare efficacemente una nullità processuale bisogna specificare quale diritto (o quale esercizio difensivo) è stato leso e come ciò avrebbe potuto incidere sull'esito del giudizio; affermazioni generiche sulla nullità sono spesso insufficienti.
- Quando il pubblico ministero o il Procuratore generale richiedono l'annullamento limitatamente agli effetti civili con rinvio al giudice civile, la Corte non è vincolata: valuterà l'interesse e il pregiudizio concretamente prospettati dalle parti.
- In situazioni simili, se si vuole ottenere la riforma per vizi procedurali, è opportuno chiedere immediatamente la rinnovazione degli atti o proporre rimedi volti a far valere la propria partecipazione (es. domanda di integrazione della citazione) e documentare le possibili conseguenze della mancata partecipazione.
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