Cassazione Penale, Ordinanza n. 19462/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per tentato furto aggravato in continuazione. L'unico motivo riguardava il trattamento sanzionatorio: si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sostenendo che la pena irrogata fosse superiore di un mese al minimo edittale e che la motivazione sulla quantificazione fosse insufficiente o comunque illegittima. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato, osservando che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva valutato in concreto l'offensività del fatto, il danno arrecato alla persona offesa e ai due esercizi commerciali, nonché i molteplici precedenti penali specifici e recenti. È stata poi richiamata la giurisprudenza sul reato continuato e sulla recidiva reiterata, secondo cui il limite minimo di aumento ex art. 81, comma quarto, c.p. opera anche quando la recidiva sia ritenuta equivalente alle attenuanti.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in cassazione quando il motivo sia generico e si risolva in una contestazione della discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria della pena.
La determinazione della pena deve avvenire entro i limiti edittali secondo i criteri legali di commisurazione.
Il giudice, nel commisurare la pena, deve valutare la gravità del fatto e la personalità dell'imputato, considerando anche i precedenti penali e la concreta offensività della condotta.
Nel reato continuato, l'aumento minimo per il reato satellite non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave; tale limite opera anche in presenza di recidiva reiterata ritenuta equivalente alle attenuanti.
Norma richiamata come aggravante del tentato furto oggetto di condanna.
Norma richiamata come fattispecie base del furto oggetto di condanna.
Norma richiamata per la configurazione del tentativo.
Massime di principio
- La determinazione della pena, compresa la fissazione della pena base e gli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica.
- Ai fini della commisurazione della pena, il giudice deve applicare concretamente i criteri di cui all'art. 133 c.p., non potendo limitarsi a richiamare la gravità astratta del reato o la sua durata, ma dovendo valorizzare anche la personalità dell'imputato e i precedenti penali in quanto indice di capacità a delinquere.
- Nel reato continuato, l'aumento minimo previsto dall'art. 81, comma quarto, c.p. per il reato satellite deve essere rispettato anche quando la recidiva reiterata sia dichiarata equivalente alle attenuanti, non potendo tale equivalenza elidere il limite legale minimo dell'aumento.
- Un motivo di ricorso che contesti soltanto in termini astratti la misura della pena, senza confrontarsi con la specifica motivazione del giudice di merito e con i criteri legali applicati, è da considerarsi generico e manifestamente infondato.
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