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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36193/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Mancini ha impugnato la condanna per diffamazione commessa tramite Facebook (giugno 2015) sostenendo che le espressioni offensive erano state scambiate in una chat cui la persona offesa era virtualmente presente e aveva partecipato, sicché il fatto dovrebbe essere qualificato, al più, come ingiuria (ora depenalizzata) aggravata dalla presenza di più persone; inoltre ha dedotto la mancata valutazione dell'esimente della provocazione ai sensi dell'art. 599 c.p., sostenendo che le sue battute sarebbero state una reazione alle accuse mossegli dalla parte offesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per entrambi i motivi. Ha censurato la Corte d'appello di Perugia per non avere accertato adeguatamente se l'offesa fosse stata percepita contestualmente dall'offeso e dagli altri partecipanti (criterio decisivo per distinguere ingiuria da diffamazione nell'interpretazione giurisprudenziale sui mezzi telematici). Ha altresì rilevato che non era stata compiutamente valutata la asserita provocazione e la consequenzialità temporale degli scambi. Ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Firenze affinché esamini nuovamente tali profili.

Norme richiamate

  • art. 595 c.p. (diffamazione)

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui la qualificazione come diffamazione richiede che l'offesa risulti "comunicata a più persone" in assenza contestuale dell'offeso; per i mezzi telematici va valutata la "presenza" virtuale o la contestualità della ricezione da parte dell'offeso e dei terzi

  • art. 594 c.p. (ingiuria) - norma depenalizzata

    L'ingiuria configura l'offesa diretta a una persona presente (anche virtualmente e contestualmente) anche se in presenza di altri; dunque, se l'offeso è "presente" nella comunicazione, può concorrere l'ipotesi di ingiuria anziché diffamazione

  • art. 599 c.p. (provocazione)

    La Corte ha ritenuto che l'eventuale esimente della provocazione richieda un'adeguata ricostruzione della sequenza comunicativa per stabilire chi abbia iniziato il contrasto e se la reazione fosse proporzionata

  • art. 83, comma 12‑ter, d.l. 17/03/2020 n.18 (richiesta di conclusioni scritte del P.G.)

    Richiamata in relazione alla requisitoria scritta del Procuratore Generale, è norma procedurale che non incide sulla qualificazione sostanziale del fatto

  • Giurisprudenza: Sez. 5, Sent. n. 13252 del 04/03/2021 Rv. 280814

    Citate per il criterio distintivo: l'offesa diretta a persona 'assente' e comunicata ad almeno due persone integra sempre diffamazione; la nozione di "presenza" va valutata anche in termini di connessione/contestualità tecnologica

  • Giurisprudenza: Sez. 5, Sent. n. 10905 del 25/02/2020 Rv. 278742

    Richiamata per l'affermazione che un'offesa pronunciata in un incontro a distanza tra più persone, compreso l'offeso, rientra nella ingiuria (depenalizzata) quando la presenza sia contestuale, anche se virtuale

Massime di principio

  • Distinguere diffamazione da ingiuria valutando se l'offeso fosse "presente" (anche virtualmente e contestualmente) tra i destinatari: se presente e contestuale -> ingiuria; se assente o non contestuale -> possibile diffamazione.
  • Nei casi telematici è essenziale ricostruire la dinamica temporale e le funzionalità della piattaforma (chat in tempo reale vs post pubblico vs email inviata a più destinatari) per stabilire la contestualità della ricezione.
  • La pubblicazione su un social network non determina automaticamente la diffamazione: occorre provare che l'offesa abbia raggiunto più persone in modo non contestuale rispetto all'offeso o fosse indirizzata a terzi.
  • L'esimente della provocazione richiede accertamento preciso della successione degli eventi e della proporzionalità della reazione; il giudice deve motivare specificamente chi ha iniziato il contrasto.
  • In giudizio documentare tempi, screenshot, log di accesso e modalità di visualizzazione/ricezione dei messaggi è determinante per dimostrare la "presenza" virtuale o la ricezione non contestuale da parte dei terzi.
  • Le decisioni richiedono valutazioni caso per caso: non esistono regole assolute per i mezzi telematici ma criteri interpretativi consolidati (presenza/contestualità, destinatari multipli, funzione della piattaforma).

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