Cassazione Penale, Sentenza n. 39138/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Udine del 18/07/2023 che non aveva convalidato l'arresto eseguito il 15/07/2023 per il reato previsto dall'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, per avere ritenuto la comunicazione dell'arresto al difensore effettuata "tardivamente" via PEC (comunicazione pervenuta il 16/07/2023 alle 9:39). Il Pubblico ministero ha sostenuto che la comunicazione era immediata ai sensi dell'art. 386, comma 2, c.p.p., che non vi era nullità e che la mancata comunicazione non aveva inciso sul diritto di difesa; ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza di non convalida.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, dichiarando che l'arresto era stato legittimamente eseguito. Ha affermato che l'inosservanza dell'art. 386, comma 2, c.p.p. (mancata o ritardata comunicazione dell'arresto al difensore) non costituisce una nullità di per sé e non incide sul diritto di difesa, e ha valutato la comunicazione via PEC del 16/07 come conforme alla prescrizione, considerata la circostanza che il difensore non aveva reso disponibile il recapito mobile sul sito dell'Ordine. L'annullamento è stato disposto senza rinvio in quanto la fase controversa era perentoria e la revisione avrebbe avuto effetti meramente formali.
Norme richiamate
art. 386, comma 2, cod. proc. pen.
L'obbligo di informare il difensore dell'arresto deve essere eseguito 'immediatamente'; tuttavia, la sua violazione non è espressamente sanzionata con nullità e non incide automaticamente sul diritto di difesa se non prova un pregiudizio concreto.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
La Corte esclude che l'omissione della comunicazione dell'arresto rientri nelle ipotesi di nullità contemplate da tale disposizione, poiché l'obbligo informativo non attiene direttamente all'assistenza dell'imputato in modo da compromettere il diritto di difesa.
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale che individua il reato contestato all'indagato; nella decisione la questione centrale è stata procedurale (validità dell'arresto), non la valutazione del fatto-reato.
Giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez. 6, n. 246/2000; Sez. 6, n. 31281/2009; Sez. 4, n. 25235/2014; Sez. 1, n. 26163/2019)
Costante orientamento secondo cui la mancata comunicazione immediata dell'arresto al difensore d'ufficio non dà luogo a nullità e non inficia automaticamente il diritto di difesa.
Massime di principio
- La mancata o ritardata comunicazione dell'arresto al difensore ai sensi dell'art. 386, comma 2, c.p.p. non determina automaticamente la nullità degli atti; occorre valutare se è stato arrecato un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- La comunicazione tramite PEC può essere considerata 'immediata' e adeguata se effettuata in tempi compatibili con la situazione concreta e se risultano giustificazioni ragionevoli per l'uso di quel mezzo (es. indisponibilità del recapito mobile sul sito dell'Ordine).
- Se il difensore partecipa all'udienza o non dimostra un'impossibilità effettiva a esercitare la difesa, l'assenza di una notifica tempestiva difficilmente potrà essere valorizzata come vizio capace di annullare gli atti.
- L'annullamento di un provvedimento di non convalida disposto su ricorso del Pubblico ministero può essere pronunciato senza rinvio quando la fase è perentoria e un rinvio produrrebbe una pronuncia meramente formale priva di effetti concreti.
- In situazioni analoghe è consigliabile che la polizia giudiziaria documenti le modalità e i tempi di notifica al difensore e le ragioni della scelta del mezzo (PEC, SMS, chiamata), per poter dimostrare tempestività e correttezza procedurale in caso di contestazioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39123/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39124/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39128/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39129/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39131/2024 del 25/10/2024
- Sentenza penale · 25 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39133/2024 del 25/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →