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Sentenza

Sentenza n. 1448/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.195/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Lodi.

Giustizia amministrativa202504376

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi che aveva condannato il Ministero a corrispondere 1.000 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza n. 195/2024 del Tribunale di Lodi, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione. Ha chiesto di ordinare al Ministero il pagamento della somma complessiva di 1.000 euro relativa agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e di porre le spese di giudizio a carico dell'Amministrazione. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e poi notificata e depositata in copia informatica. La procura indicava soltanto un generico giudizio di ottemperanza contro il Ministero innanzi al Tribunale amministrativo regionale, senza specificare la sede del TAR né gli estremi della sentenza del giudice ordinario della quale si chiedeva l'esecuzione. È stata inoltre esaminata la questione della necessità dell'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., della possibilità di considerare la procura come apposta in calce al ricorso, della sanabilità del vizio e della concessione dell'errore scusabile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di una procura speciale idonea. Ha ritenuto che, quando la procura è redatta su foglio separato rispetto al ricorso nativo digitale, essa debba contenere autonomamente gli elementi necessari a identificare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita. La mera allegazione telematica della copia informatica della procura al ricorso non basta a trasformare una procura generica in una procura speciale, né garantisce che il sottoscrittore avesse contezza del contenuto dell'atto o che la procura fosse anteriore o coeva alla redazione del ricorso. L'eccezione relativa alla procura apposta in calce o a margine non è stata estesa alla procura analogica separata successivamente digitalizzata e allegata telematicamente. Il Collegio ha inoltre escluso l'obbligo di adottare un'ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il rilievo era stato formulato in camera di consiglio e il difensore della ricorrente era assente, circostanza interpretata come rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione. Il vizio non è stato ritenuto sanabile ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182 c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. È stata altresì esclusa la possibilità di concedere l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., in quanto la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11/2025 non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli orientamenti interpretativi già esistenti, sicché la parte avrebbe potuto adottare una condotta processuale più prudente. Le spese sono state compensate in ragione delle peculiarità e dell'andamento della controversia.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione sostanziale richiamata nel giudicato del Tribunale di Lodi relativo alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    È richiamato nell'epigrafe quale fondamento processuale della definizione del giudizio.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, la quale deve indicare l'oggetto del ricorso, le parti contendenti, l'autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto e ogni altro elemento utile a individuare la controversia.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'obbligo di avvisare le parti sulle questioni rilevate d'ufficio opera quando la questione emerge dopo il passaggio in decisione; non è stato ritenuto necessario nel caso concreto, essendo il rilievo formulato in camera di consiglio e non essendo presente il difensore della ricorrente.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1, d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La disposizione consente di considerare formalmente apposta in calce la procura separata depositata telematicamente insieme all'atto, ma non elimina l'esigenza che la procura contenga elementi autonomamente idonei a individuare la controversia.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Il rinvio alle norme del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina del processo amministrativo che configura la procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Non è stato ritenuto applicabile per sanare la mancanza o genericità originaria della procura speciale nel processo amministrativo.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini richiede un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando esistevano orientamenti interpretativi alternativi e la parte abbia scelto quello meno prudente.

  • artt. 22 e 23 c.p.a.

    Sono richiamati a sostegno della necessità della difesa tecnica nel processo amministrativo.

  • art. 99 c.p.a.

    È richiamato indirettamente attraverso il principio vincolante enunciato dall'Adunanza plenaria in materia di procura speciale.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la procura speciale deve individuare in modo autonomo l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita; una procura redatta su foglio separato e priva di tali elementi è generica e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia stata rilasciata prima della notificazione o del deposito telematico dell'atto.
  • La procura analogica separata, della quale sia depositata copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale, non diventa per ciò solo una procura speciale valida: l'allegazione telematica non supplisce alla genericità del suo contenuto né dimostra la consapevolezza del sottoscrittore circa l'atto rappresentativo.
  • La mancanza o genericità originaria della procura speciale, qualificata come requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., in combinato disposto con l'art. 39 c.p.a.
  • L'errore scusabile non può essere riconosciuto quando la pronuncia successiva abbia confermato uno degli orientamenti interpretativi già esistenti e la parte avrebbe potuto adottare, con ordinaria prudenza, la soluzione processuale più cautelativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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