Cassazione Civile, Ordinanza n. 11605/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione alla registrazione di una sentenza dichiarativa di usucapione avente ad oggetto un immobile. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario provinciale, che aveva accolto il ricorso; l'Agenzia aveva quindi proposto appello, ma la decisione di secondo grado aveva confermato l'annullamento dell'avviso ritenendo non applicabile la solidarietà passiva di cui all'art. 57 del d.P.R. n. 131/1986, sul presupposto che l'obbligazione tributaria, nei rapporti interni, gravasse esclusivamente sul soggetto in favore del quale era stata accertata l'usucapione. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 57 d.P.R. n. 131/1986 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la solidarietà passiva verso l'Erario e avesse confuso i rapporti interni tra coobbligati con quelli esterni nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Secondo la ricorrente, la giurisprudenza richiamata dal giudice d'appello limiterebbe solo il regresso interno dell'usucapiente, senza incidere sulla solidarietà verso il Fisco.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondata la censura sull'art. 57 d.P.R. n. 131/1986, chiarendo che la solidarietà passiva opera nei confronti dell'amministrazione finanziaria tra tutte le parti in causa della sentenza dichiarativa di usucapione. Ha precisato che la giurisprudenza evocata dal contribuente riguarda soltanto i rapporti interni tra coobbligati e la possibilità di regresso, da escludersi in capo al soggetto usucapiente per l'intero onere tributario, ma non elimina la responsabilità solidale verso l'Erario. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rigettato l'originario ricorso del contribuente. Ha inoltre condannato il contribuente alle spese di tutti i gradi di giudizio, richiamando anche l'art. 15, comma 2-sexies, d.P.R. n. 131/1986.
Norme richiamate
"le parti in causa sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta di registro"
La norma configura una solidarietà passiva verso l'amministrazione finanziaria tra le parti della causa in cui è resa la sentenza soggetta a registrazione; non viene meno per il fatto che, nei rapporti interni, l'onere economico possa gravare solo su uno dei coobbligati.
art. 8, nota II-bis, Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986
"equipara le sentenze che accertano l'avvenuta usucapione agli atti di trasferimento a titolo oneroso"
La sentenza di accertamento dell'usucapione è trattata, ai fini dell'imposta di registro, come un atto traslativo oneroso.
La regola sulla ripartizione interna delle obbligazioni solidali si applica anche alle obbligazioni ex lege; quando l'obbligazione nasce nell'interesse esclusivo di uno dei coobbligati, essa grava per intero su quest'ultimo nei rapporti interni.
È richiamato in funzione sistematica per evidenziare che l'obbligo di sopportare l'imposta di registro può rilevare nei rapporti interni tra le parti del trasferimento, mentre la solidarietà verso l'Erario opera sul piano esterno.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
È il potere esercitato dalla Corte di cassazione per decidere nel merito senza rinvio, perché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto.
art. 15, comma 2-sexies, d.P.R. n. 131/1986
È richiamato per la regolazione della condanna alle spese di lite.
Massime di principio
- Nelle ipotesi in cui la legge preveda la solidarietà passiva per l'imposta di registro tra le parti in causa, l'amministrazione finanziaria può pretendere l'intero tributo da ciascun coobbligato, senza che rilevino limitazioni fondate sulla distribuzione interna dell'onere.
- La distinzione tra rapporto esterno con il creditore erariale e rapporti interni tra coobbligati è decisiva: una regola che esclude il regresso o ripartisce internamente il carico tributario non incide sulla solidarietà verso il Fisco.
- Le sentenze che accertano l'usucapione sono assoggettate, ai fini dell'imposta di registro, al regime degli atti di trasferimento a titolo oneroso.
- Se un'obbligazione tributaria è sorta nell'interesse esclusivo di uno solo dei coobbligati, nei rapporti interni essa grava integralmente su di lui; tuttavia tale regola non elimina la responsabilità solidale verso l'Erario quando la solidarietà sia espressamente prevista dalla legge.
- Quando la decisione impugnata si fonda su un'erronea applicazione della norma di diritto e non sono necessari ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito.
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