Cassazione Civile, Ordinanza n. 28895/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2008 nei confronti di una società in nome collettivo e dei soci per trasparenza, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto costi per euro 58.400 relativi a provvigioni liquidate a due soggetti, ritenendoli non adeguatamente provati, e aveva recuperato a tassazione Irpef, Iva e Irap. La CTP aveva accolto i ricorsi riuniti e la CTR aveva confermato, ritenendo provato il sostenimento delle spese e la loro congruità e inerenza. In Cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 109 del d.P.R. 917/1986 (richiamato nel ricorso anche in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere dedotti costi senza una prova sufficiente della loro certezza, analiticità, inerenza e coerenza economica; in particolare, la prova sarebbe stata fondata su affermazioni generiche e ipotetiche, senza supporto documentale idoneo come libri contabili, contratti, polizze o mezzi di pagamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in tema di deducibilità dei costi d'impresa, il contribuente deve provare l'effettività, l'inerenza, la competenza e la certezza/determinabilità del costo, nonché, quando contestata, la sua congruità economica. Ha quindi censurato la CTR perché aveva valorizzato elementi generici e ipotetici, senza adeguato riscontro documentale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 75 del D.P.R. n. 917 del 1986, nel testo vigente ratione temporis
Le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi; il costo deve essere imputato per competenza quando l'esistenza sia certa e l'ammontare determinabile, e deve possedere i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con il ricorso.
Richiamato con riferimento alla proposta del relatore e alla regolare instaurazione del contraddittorio.
Massime di principio
- In materia di imposte sui redditi, i costi sono deducibili solo se il contribuente ne dimostra l'effettiva esistenza e l'inerenza all'attività d'impresa, oltre alla competenza e alla certezza o determinabilità dell'importo.
- Quando l'Amministrazione contesta anche la congruità economica del costo, il contribuente deve provare la coerenza del costo rispetto ai ricavi e all'oggetto dell'impresa; in difetto, è legittimo il diniego di deduzione di costi sproporzionati.
- L'onere della prova circa l'esistenza e l'inerenza dei componenti negativi del reddito grava sul contribuente; l'evoluzione normativa consente l'uso anche di mezzi diversi dalle scritture contabili, ma non sposta né attenua la regola di riparto dell'onere probatorio.
- La motivazione del giudice tributario non può fondarsi su deduzioni generiche o ipotetiche: occorrono elementi probatori specifici e documentali idonei a sorreggere l'affermazione di deducibilità del costo.
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